Subacquea a Piombino
Piombino regolamenta la Disciplina delle Attività Subacquee Giugno 1999
La Guardia Costiera di Piombino regolamenta la Disciplina delle Attività Subacquee Giugno 1999
Art. 1
L’attività in parola comprende le tipologie sotto riportate:
Didattica, finalizzata al rilascio del brevetto
Accompagnamento, finalizzata all’accompagnamento di subacquei sportivi già in possesso di brevetto
Supporto tecnico/logistico, a favore di Federazioni/Associazioni/Circoli/Scuole per subacquei e di soggetti comunque organizzati, aventi sedi in altre località
Art. 2
(Documenti da produrre per la richiesta di autorizzazione)
Gli istruttori devono essere in possesso di regolare brevetto in corso di validità rilasciato da:
F.I.P.S.A.S. o da altre Federazioni/Associazioni riconosciute dal CONI;
Organizzazioni didattiche Internazionali e/o Nazionali di consolidata presenza su territorio nazionale o regionale operanti a livello Internazionale e/o nazionale;
Per l’attività di accompagnamento (escursionismo subacqueo guidato), l’autorizzazione all’esercizio della professione di guida ambientale nella specialità subacquea di cui alla Legge Regionale 54/97, o attestato di iscrizione a uno dei corsi e copia della comunicazione al comune di residenza;
(seguono una serie di ulteriori documentazioni da produrre riguardanti le imbarcazioni utilizzate, il personale impiegato, la configurazione giuridica del centro, polizze assicurative, ecc)
Art. 5
(Imbarcazione)
L’imbarcazione eventualmente utilizzata per lo svolgimento dell’attività subacquea dovrà essere riconosciuta idonea per destinazione e rispondente alle norme in tema di sicurezza della navigazione, per il servizio di assistenza e appoggio in mare durante l’effettuazione dell’attività.
Le imbarcazioni utilizzate da "centri di immersione" che svolgono attività a scopo di lucro dovranno, comunque, essere iscritte nei RR.NN.MM.GG tenuti dall’Autorità Marittima.
E` consentito l’impiego di natanti da diporto a motore per quei "centri immersione" autorizzati che svolgono quelle micro attività di cui al comma 10 dell’art. 10 del D.L. 535 del 21 ottobre 1996 convertito in legge n. 64 del 23 dicembre 1996. In tal caso, tenuto conto della particolare tipologia del servizio in questione e dei maggiori pesi imbarcati per attrezzature a fronte delle ridotte dimensioni delle unità (sottratte a qualsiasi controllo di sicurezza), si dispone la riduzione del 30% del numero delle persone imbarcabili.
Seguono ulteriori requisiti riguardanti le dotazioni di primo soccorso, per la somministrazione di ossigeno, le comunicazioni telefoniche o radio, ecc.)
Art. 6
(Criteri di sicurezza per lo svolgimento pratico delle immersioni in mare)
Dopo la descrizione delle condizioni meteomare e del tipo di assistenti da utilizzare, l’ordinanza cita:
Durante le immersioni non potranno essere raggiunte profondità superiori a quelle previste dalle citate Federazioni/Associazioni/Agenzie, per i vari livelli di abilitazione dei partecipanti e dai vari gradi di addestramento e comunque non oltre la "Curva di sicurezza ed entro i 40 metri".
Si dispone inoltre che tutte le immersioni didattiche in mare (acque libere) non dovranno eccedere dai seguenti rapporti, quando si operi con buona visibilità:
Attività Didattica
Base: 1 istruttore per massimo 4 allievi
1 istruttore affiancato da un aiuto istruttore per massimo 6 allievi
Avanzata: 1 istruttore per massimo 6 allievi
1 istruttore affiancato da un aiuto istruttore per massimo 10 allievi
Attività Escursionistica Guidata
Diurna: 1 guida ogni 6 subacquei di livello base
1 guida ogni 8 subacquei di livello avanzato
Notturna o con Scarsa Visibilità
1 guida ambientale ogni 2 subacquei di livello base
1 guida ambientale ogni 4 subacquei di livello avanzato
Art. 8
(Uso della Denominazione)
La denominazione di "Centro di Immersioni ed Addestramento Subacqueo" e simili, nonché le corrispondenti espressioni in lingua straniera, sono riservate solo alle imprese o alle associazioni che hanno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio prevista dalla presente Ordinanza.
I soggetti autorizzati e che svolgono tale attività ai soli fini associativi o sportivi e che in nessun caso svolgono attività commerciale, dovranno indicare che l’attività è riservata ai soli soci.
Art. 11
(Norma Interpretativa - Immersioni Libere)
Le libere immersioni a scopo turistico – ricreativo di singoli (nonché di piccoli gruppi autonomi) subacquei già brevettati, possono avvenire senza che sia obbligatorio avvalersi delle strutture in possesso di autorizzazione prevista dalla presente ordinanza (centri immersioni – addestramento subacquei).
Si ipotizzano situazioni di impiego di unità da diporto di proprietà dell’interessato e in locazione e noleggio.
In tal caso l’unità impiegata dovrà comunque essere in possesso di tutte le dotazioni aggiuntive di primo soccorso e di sicurezza previste (a cura e sotto la diretta responsabilità del comandante) mentre si consiglia vivamente che siano curate ed osservate anche le altre norme generali di sicurezza e cautela indicate per le immersioni, non assumibili a disposizioni vincolanti per l’attività ma rimandate al senso di responsabilità dei singoli individui.






