Regione Sardegna
La Regione Sardegna vara una Nuova Normativa Sulla Subacquea Marzo 1999
La Regione Sardegna vara una Nuova Normativa Sulla Subacquea Marzo 1999
Nella riunione del 25 febbraio 1999, Il Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole sulla legge regionale "Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo", approvata il 2 febbraio 1999 dal Consiglio Regionale della Sardegna, con 54 voti a favore su 54 presenti. La legge diventerà operativa subito dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
La definitiva approvazione della legge pone termine ad un lungo periodo di incertezza e di obbligata illegalità per il settore del turismo subacqueo in Sardegna. Infatti supera le nome della vecchia legge 26/88, assolutamente inadeguate alla moderna realtà del settore, ma soprattutto inapplicate ed inapplicabili. Inoltre la nuova normativa costituisce anche una seria garanzia per gli utenti turistici, assolutamente inesistente nella vecchia legge, che non prevedeva nemmeno il possesso di un brevetto di primo livello per poter accedere ai concorsi per istruttore nautico.
La nuova legge è il risultato di 5 anni di mobilitazione degli operatori del settore in Sardegna e dello sforzo per far emergere una realtà produttiva importante. In questo senso è stato determinante il ruolo di Sardegna Diving, l’associazione dei Centri di Immersione in Sardegna, che riunisce oltre il 60% delle imprese del settore. Decisivo è stato inoltre l’impegno dell’On. Gavino Diana, primo firmatario della proposta di legge.
La nuova legge apre nuove condizioni di sviluppo per il turismo basato sulla qualità dell’ambiente della Sardegna. In particolare essa nasce contemporaneamente all’avvio delle Aree Marine Protette (Tavolara, Villasimius e Sinis) e dei Parchi Nazionale dell’Asinara e de La Maddalena.
I nuovi strumenti legislativi, e l’enorme potenzialità di offerta turistica ad essi connessa, possono concorrere a determinare rapidi fenomeni di crescita economica, come è già avvenuto in numerose realtà europee del Mediterraneo, nelle quali un’attenta politica di conservazione convive con le sviluppo di flussi turistici di notevole rilevanza.
Questi sono in sintesi i contenuti della normativa:
La nuova legge definisce e disciplina l’attività di istruttori e guide subacquee e dei Centri di Immersione Subacquea.
Definisce che le immersioni subacquee, per scopi turistico ricreativi, devono essere esercitate entro la curva di sicurezza, entro i 40 metri di profondità e da persone in possesso di brevetto subacqueo.
Dà ampio riconoscimento dell’esistenza di percorsi formativi consolidati ormai a livello mondiale, individuando nei brevetti subacquei e nelle organizzazioni didattiche che li emettono gli strumenti per attestare l’avvenuto addestramento dei subacquei.
L’attività delle figure professionali e degli operatori del turismo subacqueo è subordinata all’iscrizione all’Elenco regionale.
All’Elenco si accede per titoli, con auto certificazione con la clausola del silenzio-assenso.
L’iscrizione all’Elenco avviene attraverso il pagamento di una quota di iscrizione e di una quota annua, che saranno utilizzate per la gestione dell’elenco stesso.
L’iscrizione può avvenire in qualunque momento, senza termini; è previsto un periodo transitorio di 90 giorni dalla pubblicazione della legge per la costituzione del primo Elenco regionale.
Per i Centri di Immersione l’uso della denominazione, anche nelle corrispondenti accezioni nelle lingue straniere, è subordinato all’iscrizione all’elenco.
La gestione dell’elenco è demandata alla Commissione regionale per le attività subacquee turistico ricreative eletta dagli iscritti all’elenco suddivisi in 4 categorie: 1) istruttori subacquei (2 membri), 2) guide subacquee (1 membro), 3) Centri di immersione (2 membri) e 4) Organizzazioni didattiche (2 membri). La commissione è composta anche da due funzionari dell’Assessorato nominati dall’Assessore al Turismo, dei quali uno con funzioni di segreteria. La commissione elegge un Presidente con funzioni di rappresentanza.
La Commissione regionale oltre alla gestione dell’elenco può formulare proposte in merito alla tutela dell’ambiente marino ed alla regolazione dei flussi turistici subacquei nelle aree protette. Essa inoltre collabora con gli enti di gestione delle aree protette per lo sviluppo di iniziative di carattere divulgativo, educativo e formativo.
La Commissione infine esprime pareri sui provvedimenti disciplinari per gli iscritti all’elenco, adottati dall’Assessore al Turismo per il mancato rispetto delle norme della presente legge.






