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Legge Nautica Diporto nr. 50 del 11 feb 1971

by Albert last modified 2006-12-17 16:48

Testo coordinato della legge sulla navigazione da diporto aggiornato all'anno 2000

ESTO COORDINATO DELLA LEGGE SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

a cura del C.V. (CP) Mario Biancucci

Aggiornato al 1° gennaio 2000

La legge 11 febbraio 1971 n.50 sulla navigazione da diporto è stata modificata dalle seguenti disposizioni:

a) Leggi : 14.8.1971 n. 823; 14.8.1974, n. 378; 6.3.1976 n. 51; 26.4.1986, n.193; 5.5.1989, n.171; 8.8.1994 n.498,

23.12.1996 n.647 (Artt. 6,10,11,15 e 17) e 30.11.1998 n. 413 (Artt. 12 e 14)

b) Decreti legislativi 14.8.

1996 n. 436 come modificato dal decreto legislativo 11.6.1997 n. 205 ;

c) dal D.P.R. n.431 del 9 ottobre 1997 recante il regolamento sulle patenti nautiche.

Indice cronologico degli articoli

Campo di applicazione ..........................................................................................................Art. 1 -

Costruzione delle imbarcazioni da diporto............................................................................ Art. 2 e 3

Iscrizione ed abilitazioni delle imbarcazioni e navi da diporto (Legge 50\71)......................Art. 5

Iscrizione nei registri delle unità da diporto con Marcatura CE ........................................Art. 11

Stranieri e società estere proprietari di unità da diporto............................................. ......... Art. 7

Abilitazione alla navigazione delle navi e imbarcazioni da diporto (Legge 50\1971)............Art. 8

Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto con Marcatura CE............. .......... ... Art. 12

Licenza di navigazione alle unità da diporto (legge 50\1971)............................................... Art. 9

Licenza di navigazione delle unità da diporto con Marcatura CE.......................... ............Art. 13

Bandiera e facoltà di dare il nome alle navi e imbarcazioni..................................................Art. 11

Visite di idoneità alle unità da diporto (legge 50\1971) ....................................................... Art. 12

Visite di idoneità e di sicurezza alle unità da diporto con Marcatura CE ..... .....................Art. 14

Limiti di navigazione dei natanti ......................................................................................... Art. 13

Manifestazioni sportive (gare e allenamenti) con unità da diporto ......................................Art. 14

Certificato d’uso dei motori .................................................................................................Art. 15

Navigazione temporanea di prova................................................................................... .....Art. 16

Licenza provvisoria alle unità da diporto (Legge 50\1971) ............................................ .....Art. 17

Sanzioni amministrative per condotta di unità senza patente o scaduta nella validità.... ......Art. 29

Numero minimo delle persone componenti l’equipaggio ................................................. ..Art. 33

Comando e condotta del motore con una sola persona (telecomandi in plancia)............... . Art. 34

Servizi di bordo sulle imbarcazioni e navi e imbarcazioni da diporto ..................................Art. 35

Navigazione effettuata sulle navi e imbarcazioni da diporto .......................................... . ...Art. 36

Personale delle gente di mare imbarcato (ruolino di equipaggio).........................................Art. 37

Comando di unità da diporto con abilitazioni straniere ...................................................... Art. 38

Disposizioni penali e sanzioni amministrative ......................................... ..........................Art. 39

Tassa di ammissione agli esame per patenti nautiche ..........................................................Art. 43

Tributi speciali per servizi resi dall’Amministrazione all’utenza .........................................Art. 44

Norme del Codice della navigazione non applicabili alle unità da diporto......................... .Art. 46

Responsabilità civile derivante dalla circolazione delle unità da diporto.......................... . Art. 47

Assicurazione obbligatoria per le imbarcazioni e natanti da diporto.................................. Art. 48

Apparati ricetrasmittenti a bordo delle navi e imbarcazioni da diporto ......................... .....Art. 49

Disposizioni transitorie e finali ..........................................................................................Artt. 53- 55

Norme integrative:

1) art. 20 legge 6 marzo 1976 n. 51 - Benefici alle unità dirette all’estero (Giornale partenze e arrivi)

2) - art. 28 legge 193\1986 - Vendita all’estero delle imbarcazioni

2) - Art. 3 legge 498\1994 - Norme transitorie e integrative in materia di nautica da diporto

2

3) - Art. 10 legge 647\1996 - Istituzione del titolo di "conduttore per imbarcazioni da diporto"

4) - Tabella dei tributi per la nautica di cui alla legge 255\1991

5) - Tabella dei tributi per le prestazioni in materia di navigazione da diporto

6) - Disposizioni sull’imposta di registro relative alle unità da diporto

7) - Art. 11 legge 23.12.1999 n. 488 (fin. 2000) tassa cc.gg. patente nautica e legge sulla tassa di stazionamento

8) - Art. 25 legge 7 dicembre 1999 n. 472 - Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle

interne.

2. E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro(1).

(1) (Per l’impiego delle unità in attività di locazione e noleggio vd. art. 10 - commi 10 e 11 - della legge 23.12.1996 n. 647)

3. In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si

applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre

leggi speciali.

4. Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

a) - unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

b) - nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche se con motore ausiliario, destinata alla

navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;

c) -imbarcazione da diporto: ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto

superiore a metri 7.50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario.

d) - natante da diporto: ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a me tri 7,50 se a

motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario.

5. E' unità da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di

tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse,

compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli o in

KW è superiore rispettivamente a 2 o a 2,72. E' motoveliero l'unità da diporto a propulsione mista, meccanica e a

vela, in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate

contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l'eventuale fiocco genoa e le vele di

strallo e con esclusione dello spinnaker,e la potenza del motore in CV o in KW sia superiore o uguale

rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72.

6. Ai fini della applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle

altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi e ai galleggianti di stazza

lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica ed alle 25 in ogni altro caso, anche se

l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 24 metri.

7. Per potenza del motore, ai fini della presente legge, si intende la potenza massima di esercizio come definita

con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.

.

8. Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti, sono emanate le

norme relative all'omologazione, al collaudo ed all'accertamento della potenza dei motori. La fabbrica costruttrice

rilascia, per ciascun esemplare di motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato, una dichiarazione

attestante che detto esemplare è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato (1).

3

(1) Le norme per la definizione e l’accertamento della potenza massima di esercizio sono state definite con D.M. 21.9.1994 n. 664.

9. Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello stabilito con il decreto di cui al comma precedente,

la fabbrica che la rilascia assume piena responsabilità civile e penale.

10. L'autorità che ha proceduto all'omologazione ha facoltà di sottoporre ad accertamenti di controllo i motori

omologati.

11 .Gli accertamenti possono essere effettuati sia presso le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita

situate nel territorio nazionale.

12. Gli accertamenti sono compiuti da funzionari muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero

accesso nei locali di costruzione o di vendita e provvedono al prelievo di campioni disponendo per le effettuazioni

delle prove.

13. Le prove di accertamento sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con

persona munita dei poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro, i relativi oneri sono a carico del titolare

dell'impianto di costruzione e del punto di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.

14. L'efficacia della omologazione può essere sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata in caso di accertata

difformità, anche parziale, di uno o più esemplari della serie rispetto al tipo omologato.

15. L'omologazione può essere revocata quando sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione.

CAPO II - COSTRUZIONE DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Art . 2.

1. Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate e per quelle costruite in serie

la dichiarazione di costruzione è facoltativa.

2. Per le unità da diporto aventi uno scafo di lunghezza non superiore a 24 metri la dichiarazione di costruzione è

facoltativa.

Art. 3

1. I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate devono

essere firmati da persona abilitata alla progettazione delle costruzioni navali, a norma degli artt. 277 e 278 del

regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15

febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione dei suddetti articoli le costruzioni con

materiali tecnologicamente avanzati sono equiparate alle costruzioni metalliche.

2. I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto possono essere firmati anche da coloro che abbiano

conseguito apposita abilitazione, mediante esame da sostenere con le modalità e il programma stabiliti con decreto

del Ministro della marina mercantile emanato di concerto con il Ministro per i trasporti, e che siano iscritti nel

registro di cui all'art.275 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione di cui al primo comma, in

base alle norme stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei

trasporti(1).

(1) Con D.P.R: 4.6.1997 n. 271 sono stati stabiliti i requisiti dei progettisti delle imbarcazioni da diporto.

3. I maestri d'ascia possono costruire imbarcazioni da diporto in legno di stazza lorda superiore alle cinque

tonnellate, anche senza formale progetto, purchè presentino, all'atto della dichiarazione di costruzione, un disegno

schematico contenente i dimensionamenti delle strutture essenziali.

4

4. Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un responsabile delle costruzioni che sia in possesso dei requisiti

previsti dai commi 1 e 2 per le relative progettazioni o sia riconosciuto esperto dalla competente Autorità

marittima o della Navigazione interna, sulla base dei requisiti stabiliti con Decreto emanato dal Ministro della

marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti(1).

(1) Il relativo decreto non è stato emanato

Art. 4

(L’art. 4 è stato abrogato dall’art. 3 della legge193 \1986)

CAPO III - ISCRIZIONE ED ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE DELLE IMBARCAZIONI E DELLE NAVI DA D IPORTO

Art. 5

1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro della

marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti(1).

(1) Con D.M.- 3.6.1972 è stato approvato il modello di registro.

2. Tali registri sono tenuti dalle Capitanerie di Porto, dagli Uffici Circondariali Marittimi, dagli Uffici Locali

Marittimi, dalle Delegazioni di Spiaggia autorizzate dal Direttore Marittimo a tenere i registri delle navi minori e

galleggianti, nonchè dagli Uffici della Motorizzazione civile.

3. Le navi da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la

Marina mercantile, tenuti dalle Capitanerie di Porto e dagli Uffici Circondariali Marittimi.

4. Ai fini previsti dall'art. 315, primo comma, n.2, del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione

(navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15.2.1952, n.328, ove l'imbarcazione da diporto da iscrivere sia

stata prodotta in serie è sufficiente la presentazione all'autorità competente di copia del certificato di

omologazione del prototipo da cui risultino fra l'altro anche i dati di stazza e di una dichiarazione di conformità al

prototipo omologato rilasciata dal costruttore (1)

(1) l’art.19 del D.Lgvo 436 del 14.8.1996, prevede che dopo il 16.6.1998 le unità da diporto per essere commercializzate devono riportare la

Marcatura CE;

Per l’iscrizione delle unità usate dopo il 16.6.1998, si richiamano le circolari n. 266512 e 267733 in data 15 .6.98 e 15.7.1998 della D.G.

Naviglio

recanti norme interpretative per l’applicazione della Direttiva dell’Unione Europea 94\25\CE

___________________________________________________________________________________

Disposizioni integrative della legge 11.2.1971 n. 50 e successive modificazioni per le unità da diporto

munite di Marcatura CE,di cui al Decreto legislativo 14.8.1996 n. 436 ,come modificato dal Decreto

legislativo 11.6.1997 n. 205.

Art. 11

Iscrizione nei registri

1. Le unità da diporto munite di marcatura CE di conformità, aventi uno scafo di lunghezza superiore a metri 7,50

se a motore o a metri 10 se a vela o a vela con motore ausiliario o motoveliero, sono iscritte nei registri delle

imbarcazioni di cui all’articolo 5 della legge sulla nautica da diporto.

2. Le unità da diporto munite di marcatura CE di conformità, aventi uno scafo di lunghezza pari o inferiore a

quelle indicate al comma 1, rientranti nella categoria dei natanti di cui all’art. 13 della legge sulla nautica da

diporto, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto assumendone il relativo regime giuridico

5

ed essere abilitate alla navigazione conformemente alla categoria di progettazione e costruzione quale risulta dalla

relativa certificazione.

3. Per ottenere l’iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto, il proprietario o un suo legale rappresentante,

deve presentare all’autorità competente:

a) atto di compravendita in forma di scrittura privata autenticata, dal quale risultino le complete generalità e la

nazionalità delle parti contraenti nonchè gli elementi di individuazione dell’unità;

b) dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio

comunitario, conforme a quanto previsto dall’allegato VIII, unitamente all’attestazione "CE del tipo" rilasciata,

ove prevista, da un organismo notificato;

c) certificato di cancellazione dal registro ove l’unità era iscritta, per le unità provenienti da uno Stato membro o

da unpaese terzo.

4. Qualora la legislazione del paese di provenienza dell’unità da diporto non preveda l’iscrizione nei registri, il

certificato di cui al comma 3, lettera c), è sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell’unità o del suo

legale rappresentante.

___________________________________________________________________________________

______

Art 6

Abrogato dall’art. 5 della legge 193\1986-

"Alle navi e imbarcazioni da diporto non si applica la disposizione dell’art. 148 del Codice della navigazione" iscrizione all’estero)

Art. 7

1. Ai fini dell'iscrizione nei registri previsti dall'art. 5 si prescinde dai requisiti di nazionalità di cui agli artt. 143,

158 e 159 del Codice della Navigazione, modificati con la legge 9 dicembre 1975, n.723(1)

(1) Gli artt. 143 e 159 del C.N. sono stati modificati dall’art. 7 della legge 27.2.1998 n. 30.

2. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei

registri di cui all'art. 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al

quale appartengono nei modi e nelle forme previste dalla legislazione dello Stato stesso o possono nominare un

proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna

possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.(1)

3. Nel caso il rappresentante scelto sia straniero, deve trattarsi di persona regolarmente soggiornante in Italia .

(1) L’art. 5 della legge 171\1989 stabilisce:

"1. Il cittadino straniero che acquista una imbarcazione o nave da diporto in Italia può chiedere alla competente autorità

marittima o della navigazione interna il rilascio di un ‘autorizzazione provvisoria alla navigazione.

2. L’autorità competente, previa visita di accertamento ai sensi dell’articolo 12 della legge 11.2.1971 n. 50 e successive

modificazioni ed integrazioni, rilascia l’autorizzazione di cui al comma 1, della durata non prorogabile di centottanta giorni,

attribuendo all’unità da diporto una sigla terminante con la bilatera "DE".

3. Per tutta la durata della validità dell’autorizzazione l’unità da diporto è considerata in temporanea importazione"

4. I cittadini italiani residenti all’estero che intendono iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei

registri di cui all’art. 5 devono eleggere domicilio in Italia.

Art .8

1. Le imbarcazioni da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita licenza, alla navigazione:

6

a) nelle acque interne senza alc un limite e in quelle marittime fino a sei miglia dalla costa;

b) nelle acque interne e in quelle marittime, senza alcun limite.

2. Le navi da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita licenza, alla navigazione nelle acque interne e in

quelle marittime senza alcun limite.

3. La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla lettera a), del primo comma, è

rilasciata dalle Capitanerie di Porto, dagli Uffici Circondariali Marittimi, dagli Uffici Locali Marittimi, dalle

Delegazioni di Spiaggia autorizzate dal Direttore Marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti

nonchè dagli uffici della motorizzazione civile.

4. Le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici marittimi possono navigare, senza che occorra altro

documento, nelle acque interne e le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici della motorizzazione civile

possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque marittime.

5. La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla lettera b), primo comma, è

rilasciata dalle Capitanerie di Porto, dagli Uffici Circondariali Marittimi, dagli Uffici Locali Marittimi, dalle

Delegazioni di Spiaggia autorizzate dal Direttore Marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti.

6. La licenza che abilita alla navigazione le navi da diporto è rilasciata dalle Capitanerie di Porto e dagli Uffici

Circondariali Marittimi.

___________________________________________________________________________________

______

Disposizioni integrative della legge 11.2.1971 n.50 e successive modificazioni, per le unità da diporto

munite di Marcatura CE di cui al Decreto legislativo 14.8.1996 n. 436 come modificato dal Decreto

legislativo 11.6.1997 n. 205 e dall’art. 12 della legge 30. 11.1998 n. 413..

Art. 12

Abilitazione alla navigazione

1. Le unità da diporto iscritte nei registri di cui all’articolo 11 sono abilitate alla navigazione con il rilascio di

apposita licenza a norma dell’articolo 13. L’abilitazione è determinata conformemente alla categoria di

progettazione,di cui all’allegato II, punto 1, indicata nella dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o dal

suo mandatario stabilito nel territorio comunitario per le seguenti specie di navigazione:

a) senza alcun limite per le unità appartenenti alla categoria di progettazione A);

b) di altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato) per le unità

appartenenti alla categoria di progettazione B);

c) litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso) per le unità

appartenenti alla categoria di progettazione C);

d) speciale per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a

0,5 metri, per le unità appartenenti alla categoria di progettazione D)";

2. Le unità da diporto iscritte nei registri di cui al comma 1. possono essere abilitate per una specie di navigazione

inferiore a quella di progettazione.

3. Le unità da diporto appartenenti alle categorie di progettazione A) e B), qualora rientranti nella categoria dei

natanti di cui all’articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, sono abilitate a navigare entro 12 miglia dalla

costa.

7

4. Le unità da diporto appartenenti alla categoria di progettazione C) e D) qualora rientranti nella categoria dei

natanti di cui all’articolo 13 della legge 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni, sono abilitate a

navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di appartenenza.

___________________________________________________________________________________

Art. 9

1. La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera a) dell'art.8 è conforme al

modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti(1).

(1) Con D.M. 10.1.1974 è stato approvato il modello di licenza.

2. La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera b) dell'art. 8 e la licenza che

abilita alla navigazione le navi da diporto sono conformi al modello approvato con decreto del Ministro della

marina mercantile (1).

(1). Con D.M. 17.11.1973 è stato approvato il modello di licenza.

3. La licenza di cui al primo comma della art. 8 è rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e

dell’ufficio d’iscri- zione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell’apparato motore

dell’imbarcazione o nave da diporto.

4. Oltre ai risultati degli accertamenti di cui all’art. 12 e alle condizioni di idoneità stabilite dall’art. 33, sulla licenza

sono annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di

garanzia sulle imbarcazioni e navi da diporto, ferma restando l'osservanza del disposto di cui agli artt. 249, 250,

251, primo comma, 252, 253, 254, 255, primo comma, e 257 del Codice della Navigazione(1).

(1) La circolare 252242 del 14.5.1997 della D.G. Naviglio reca disposizioni relative all "Art. 2688 C.C. - Effetti della mancanza della continuità

delle trascrizioni nei registri di pubblicità navale tenute dagli uffici marittimi"

5. Sia la licenza che gli altri documenti prescritti dalla presente legge debbono essere tenuti a bordo in originale.

Tuttavia, nelle navigazioni tra porti nazionali, può essere tenuta a bordo copia fotostatica dei documenti stessi

autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n.15, oppure da un ufficio marittimo o della

motorizzazione civile, secondo le disposizioni impartite dal Ministro della Marina Mercantile, di concerto con il

Ministro dei Trasporti, fermo restando l'obbligo di presentare successivamente l'originale alla competente autorità

marittima o della motorizzazione civile che ne faccia richiesta entro il termine da queste stabilito(1)

(1) Con D.M. 28.3.1977 sono state st abilite le modalità per l’autentica delle copie dei documenti da tenere a bordo delle unità da diporto -

___________________________________________________________________________________

Disposizioni integrative della legge 11.2.1971 n.50 e successive modificazioni, per le unità da diporto

munite di Marcatura CE di cui al Decreto legislativo 14.8.1996 n. 436 come modificato dal Decreto

legislativo 11.6.1997 n. 205 .

Art. 13

Licenza di navigazione e documentazione di bordo

1. La licenza che abilita le unità da diporto alla navigazione di cui all’articolo 12, lettere a), b) e c), è rilasciata

dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di

spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri per le navi minori e galleggianti.

2. La licenza che abilita le unità da diporto alla navigazione di cui all’articolo 12, lettera c) oltre che dagli uffici

marittimi indicati al comma 1, è rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile.

3. La licenza che abilita le unità da diporto alla navigazione di cui all’articolo 12 lettera d) è rilasciata dagli uffici

provinciali della motorizzazione civile.

8

4. Le unità da diporto munite di licenza rilasciata dall’autorità marittima possono navigare anche nelle acque

interne e le unità da diporto munite di licenza rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile, qualora

appartenenti alle categorie di progettazione A), B), C) e D), possono navigare anche nelle acque marittime.

5. Per le unità da diporto, i cui proprietari all’atto della prima iscrizione nei registri presentino il titolo di proprietà di

cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), in corso di registrazione, è rilasciata una licenza di navigazione provvisoria

avente validità non superiore a novanta giorni. I modelli delle licenze di cui ai commi 1 e 3 e della licenza

provvisoria sono stabiliti con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.(1)

(1) Con D.M. 16.12.1998 sono stati approvati i nuovi Modelli di licenza (provvisoria e definitiva) per le unità munite di "Marcatura CE".

6. Le unità da diporto, munite di marcatura "CE" di conformità, rientranti nella categoria dei natanti di cui

all’articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, nel corso della navigazione devono avere a bordo il manuale del

proprietario di cui all’allegato II, punto 2.5.

Art. 10

L’art. 10 è stato abrogato dall’art.9 della legge 193\1986.

L’art.9 della legge 193\1986 stabilisce inoltre "Non si applica alle imbarcazioni e alle navi da diporto il disposto di

cui all’art. 304 del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato

con Decreto del Presidente della Repubblica 15.2.1952 n. 328".

Art. 11

1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri di cui all'art.5 della presente legge espongono la

bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal relativo numero

progressivo di iscrizione.

2. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o nave da diporto anche con un nome che deve

essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo circondario marittimo o ufficio della motorizzazione.

Art .12

1. L'abilitazione delle imbarcazioni da diporto alla navigazione entro i limiti di cui all'art.8 lettera a) è stabilita dal

Capo del Circondario Marittimo o da un funzionario da lui delegato ovvero dagli uffici della motorizzazione civile

previa visita di accertamento effettuata con l'osservanza delle norme tecniche e delle direttive emanate dal

Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti. (1)

(1) Note: a) con D.M. 8.8.1977 sono state emanate le direttive per l’effettuazione delle visite ai fini dell’abilitazione alla navigazione delle

unità da diporto.

b) Il Regolamento recante norme di sicuresza per la navigazione da diporto è stato approvato con D.M. 5 ottobre 1999 n. 478.

2. L'abilitazione delle navi da diporto e delle imbarcazioni nei casi non contemplati dal precedente comma è

stabilita dal Capo del Circondario Marittimo o da un funzionario da lui delegato, assistito, quando occorra, da un

ingegnere o un perito del registro italiano navale.

3. La prima visita periodica per le navi e le imbarcazioni abilitate alla navigazione oltre le sei miglia e' effettuata

dopo otto anni dall'iscrizione; per le imbarcazioni non abilitate alla navigazione oltre le sei miglia è effettuata

invece dieci anni dopo l'iscrizione. Per entrambi i tipi di unità le successive visite periodiche sono effettuate ogni

cinque anni.

4. Le visite occasionali sono effettuate quando, a seguito di danni subiti da imbarcazione o nave da diporto, o per

mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilità o di

sicurezza.

9

5. Ricorrendo le circostanze indicate nel quarto comma, il proprietario ha l'obbligo di chiedere l'effettuazione delle

visite periodiche o di quelle occasionali all’autorità' marittima o della navigazione interna presso cui l'unità è

iscritta o a quella nella cui giurisdizione essa si trova.

6. Per le opportune annotazioni sulla licenza, copia del verbale delle visite sarà trasmesso, a cura dell'organo

tecnico che le ha effettuate, all'ufficio d'iscrizione dell'imbarcazione stessa.

7. Ove si tratti di imbarcazione prodotta in serie il cui prototipo sia stato omologato, l'abilitazione alla navigazione

viene stabilita nella stessa sede dell'omologazione, salvo accertamenti delle annotazioni di sicurezza.

___________________________________________________________________________________

______

Disposizioni integrative della legge 11.2.1971 n.50 e successive modificazioni, per le unità da diporto

munite di Marcatura CE di cui al Decreto legislativo 14.8.1996 n. 436 come modificato dal Decreto

legislativo 11.6.1997 n. 205 .

Art. 14

Visite di idoneità e di sicurezza

1. La prima visita periodica per le unità da diporto di prima commercializzazione, munite di certificato CE di

conformità, appartenenti alle categorie di progettazione A) e B), è effettuata dopo 8 anni dall’iscrizione; per le

unità da diporto appartenenti alle categorie di progettazione C) e D) è effettuata dopo 10 anni dall’iscrizione. Le

successive visite periodiche sono effettuate ogni 5 anni.

2. Le visite occasionali sono effettuate quando, a seguito di danni subiti o per mutamenti apportati allo scafo o

all’apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilità o di sicurezza.

3. Le visite periodiche e occasionali sono dirette ad accertare la permanenza dei requisiti di cui all’attestato di

certificazione CE.

4. Per le unità da diporto munite di marcatura CE di conformità, l’ufficio competente all’atto della prima iscrizione

provvede al rilascio del certificato di sicurezza per il periodo indicato al comma 1, annotandone gli estremi sulla

licenza di navigazione.

5. Alla conferma della validità e al rinnovo del certificato di sicurezza provvede la competente autorità marittima o

della motorizzazione civile sulla base delle certificazioni di visita di idoneità e di sicurezza, rilasciate dall’ente

tecnico.

Art . 13

1. Sono natanti:

a) le unità da diporto a remi;

b) le unità da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7.50 se a motore e a metri 10 se a

vela, anche se con motore ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuoritutto non superiore a metri 10.

La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto

estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme

poppiere, le falchette e similari.

2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di cui all'art. 5 e della relativa licenza.

10

3. I natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa, salvo quelli indicati nel comma seguente.

L’art 19 del Decreto legislativo14.8.1996 n. 436 come modificato dall’art. 5 del Decreto legislativo

11.6.1997 n. 205 stabilisce "I natanti da diporto di cui all’art. 13 della legge sulla nautica da diporto,

riconosciuti idonei dall’ente tecnico per la navigazione senza alcun limite e muniti di certificato di

omologazione e di dichiarazione di conformità al prototipo, possono navigare entro dodici miglia dalla

costa. Analogamente possono navigare entro tale limite le unità costruite in singolo esemplare se munite

della certificazione di idoneità rilasciata dall’ente tecnico. Durante la navigazione copia delle

certificazioni deve essere tenuta a bordo".

4. I natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, scooters acquatici, mezzi

similari a natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, possono navigare entro il limite di

un miglio dalla costa. L'Autorità Marittima può estendere o ridurre detto limite in relazione a particolari condizioni

locali.

La navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto denominate acqua scooters o moto d'acqua e mezzi similari

sono disciplinate con ordinanze delle competenti autorità marittime o della navigazione interna.

5. I natanti indicati nel presente articolo sono soggetti alle determinazioni dell'Autorità competente per quanto

attiene i limiti di velocità e le zone dello specchio acqueo nelle quali non è cons entita la navigazione.

6. Con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione vengono stabilite le norme tecniche per

determinare il numero massimo delle persone trasportabili, il numero minimo delle persone componenti

l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo, nonché la potenza minima e massima dei motori installabili a

bordo di detti natanti, in base al loro dislocamento ed alle altre caratteristiche strutturali(1).

(1) Il relativo decreto non è stato emanato.

Art. 14

1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalla

Lega navale italiana, dalla Federazione italiana vela, dalla Federazione italiana motonautica e dai circoli nautici

affiliati alle predette federazioni, le imbarcazioni di cui all'articolo 8, anche se sprovviste di licenza, ed i natanti

ammessi a parteciparvi, possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.

2 . Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma precedente durante gli

allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al quarto comma dell'art. 13 per i quali è necessaria apposita

autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima.

3. Nel corso degli stessi, deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità

non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trova la sede del circolo, da

cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.

4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per

l'organizzazione dell'attività sportiva della Lega e delle Federazioni suddette.

Art. 15.

1. Ai motori amovibili di qualsiasi potenza da applicare sulle unità da diporto e a quelli entrobordo da installare sui

natanti di cui all’articolo 13, è rilasciato un certificato per l'uso nel quale sono indicati i dati identificativi e quelli

relativi all'omologazione o al collaudo(1).

(1) Con D.M. 21.9.1994 n.664 è stato approvato il regolamento per l’accertamento della potenza massima di esercizio dei motori delle unità

da diporto.

11

2. Il certificato per l’uso del motore rilasciato dal Capo del circondario marittimo è valido anche per le acque

interne, e quello rilasciato dalla Direzione Compartimentale della Motorizzazione civile è valido anche per le acque

marittime; esso è conforme al modello approvato con decreto del Ministro per la Marina Mercantile di concerto

con il Ministro dei Trasporti e l'Aviazione civile.(1)

(1) Con D.M.1.7.1983 è stato approvato il modello del certificato d’uso del motore. La circolare della D.G. Naviglio n. 260705 dell’11.5.1995

reca le direttive per il rilascio del certificato d’uso del motore

Art. 16

1. Ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini ed alle aziende di vendita può essere rilasciata dal Capo del

Circondario Marittimo o dalla Direzione Compartimentale della motorizzazione civile, nei limiti delle rispettive

competenze stabilite dall'art.8, l'autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di

trasferimento. L'atto di autorizzazione vale a tutti gli effetti come documento di bordo(1).

(1) -Con D.M. 19.11.1992 n. 566 è stato approvato il regolamento recante le norme per l’autorizzazione alla navigazione temporanea.

(Sulla materia vedi anche la circolare n. 260625 del 19.4.1995 della D.G. Naviglio)

1.bis. L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta dal titolare o da

persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione medesima, che siano

abilitati, se richiesto, al comando o alla condotta di quella determinata unità.

Art. 17

1. Le imbarcazioni e le navi da diporto per le quali il procedimento d'iscrizione nei registri di cui all'art.5 non sia

ancora concluso, possono essere abilitate alla navigazione marittima ed a quella interna, nei limiti fissati dal

precedente articolo 8, dai rispettivi uffici d'iscrizione.

2. Il periodo di validità della licenza provvisoria non può essere superiore a sei mesi.

CAPO IV - COMANDO E CONDOTTA DI NATANTI, IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO

Gli articoli 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 sono stati abrogati dall’art. 33 del D.P.R. n. 431 del 9.10.1997.

Art. 29

1. Il comma 1 dell’art. 29 è stato abrogato dall’art. 33 del DPR 431/1997

2. Chiunque assume il comando o la condotta di unità da diporto con abilitazione la cui validità sia scaduta, è

soggetto alla sanzione amministrativa di cui all' articolo 39, secondo comma, della presente legge.

3° e 4° comma dell’art. 29: sono stati abrogati dall’art. 33 del DPR.431/1997

Gli articoli 30, 31 e 32

sono stati abrogati dall’art. 33 del DPR 431/1997

CAPO V - COMANDANTE ED EQUIPAGGIO DELL'IMBARCAZIONE E DELLA NAVE DA DIPORTO

Art. 33

1. L'autorità che abilita alla navigazione l'imbarcazione e la nave da diporto stabilisce ed annota, sulla licenza di

cui all'art.8, al momento del suo rilascio, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio, nonchè il

numero massimo delle persone trasportabili, sulla base delle norme tecniche emanate con decreto del Ministro

della Marina Mercantile, di concerto con il Ministro dei Trasporti.(1

(1) Il relativo decreto non è stato emanato

12

Art. 34.

1. Quando, a giudizio dell'autorità marittima o della motorizzazione civile, le sistemazioni di bordo lo consentono, il

comando o la condotta delle imbarcazioni da diporto e la condotta del motore possono essere

contemporaneamente assunti da una sola persona.

Art. 35.

1. I servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti dalle persone imbarcate in qualità di

passeggeri, anche se non cittadini italiani, purchè abbiano compiuto il 16° anno di età, per i servizi di coperta,

camera e cucina, ed il 18° anno di età, per i servizi di macchina.

2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e

della navigazione interna.

3. I servizi complementari di bordo possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualità

di passeggeri, anche non cittadini italiani, purché abbiano compiuto il 16° anno di età.

Art. 36.

1. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di

imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi di una delle abilitazioni previste dall'art.20, (ora artt. 3 e 4 del

regolamento sulle patenti) non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal

Codice della Navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.

Art. 37.

1. I nominativi del personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna, arruolato sulle

imbarcazioni e sulle navi da diporto sono trascritti su apposito documento conforme al modello approvato con

decreto del Ministro per la Marina Mercantile, di concerto con il Ministro dei Trasporti e l'Aviazione Civile.(1)

(1) Con D.M. 20.3.1973 è stato approvato il modello di documento per le navi e le imbarcazioni da diporto .

Alle unità impiegate in attività di noleggio deve essere rilasciato il "ruolino equipaggio". (Vd.circolare n. 262584 del 14.4.1997 della D.G.

Naviglio)

Art. 38

1. Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto

equipollente dallo stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza, possono comandare o condurre, purchè a

titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri di cui all'art.5, entro i limiti della abilitazione

medesima.

2. Il titolo o documento di cui al comma precedente deve essere tenuto a bordo.

3. Per gli stranieri si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare o condurre una unità iscritta, qualora

esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità, da cui risulti che la legislazione del paese non

prevede il rilascio di alcuno dei menzionati titoli di abilitazione o il possesso di altro documento sostitutivo ai detti

fini.

CAPO VI - DISPOSIZIONI PENALI

Art. 39.

13

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi assume o ritiene il comando o la condotta di unità da diporto

senza la prescritta abilitazione è punito con l'arresto da cinque giorni a sei mesi, o con l'ammenda da lire un

milione a lire due milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti segnalati di interdizione alla navigazione è soggetto

alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a lire due milioni.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi una disposizione della presente legge o un

provvedimento emanato dall'autorità competente in base alla presente le gge è soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire un milione. (°)

(°) Nota: L’art. 18 - comma 1 - della legge 7 dicembre 1999 n. 472 stabilisce: "I proventi contravvenzionali previsti dalla legge 26 gennaio

1865 n. 2134, derivanti dall’accertamento delle violazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, non sono soggetti a

riparto".

ART.40(1)

1. Nelle contravvenzioni per le quali si debba applicare la sola pena dell'ammenda prevista dall'art.39, prima che il

decreto di condanna sia divenuto esecutivo o, quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattito

innanzi all'autorità giudiziaria di primo grado, il contravventore, qualora non sia recidivo, può presentare domanda

di oblazione al comandante del porto o al direttore compartimentale della motorizzazione civile per l'accertata

infrazione.

2. Il comandante del porto o il direttore compartimentale della motorizzazione civile, ricevuta la domanda di

oblazione, richiede, qualora occorra, gli atti del procedimento all'autorità giudiziaria e determina, discrezionalmente,

ed entro i limiti dell'ammenda stabilita dall'articolo precedente, la somma che l'istante deve pagare per l'oblazione

e per le spese fissando il termine entro il quale il pagamento deve essere eseguito, sotto pena di decadenza dal

beneficio dell'oblazione.

3. Il provvedimento del comandante del porto o del direttore compartimentale della motorizzazione civile è

notificato o comunicato verbalmente all'interessato. Nel caso di comunicazione verbale, il funzionario che vi ha

proceduto ne fa attestazione sull’originale del provvedimento.

4. Il pagamento della somma stabilita per la oblazione e per le relative spese, eseguito nel termine prescritto,

estingue il reato.

(1) Con sentenza della Corte Costituzionale 7.7.1976 n. 164 è stata dichiarata l’incostituzionalità della competenza del comandante del porto.

CAPO VII - REGIME TRIBUTARIO

Art. 41

(L’art. 41 è stato abrogato dall’art. 15 del D.P.R. 26.10.1972 n. 641 )

Art. 42(°)

(L’art. 42 è stato abrogato dall’art. 15 del D.P.R. 26.10.1972, n.641 )

(°) La disciplina sulle tasse di concessioni governative per le patenti nautiche è prevista nel Decreto del Ministero delle Finanze in data 28

dicembre 1995 Titolo V art. 16 (G.U 303 del 30.12.1995)

Art. 43

(1) L'art.52 della legge 9.2. 1963, n.82, è sostituito dal seguente:

Art. 52 (tassa di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni relative alla navigazione da

diporto).- L'ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni riguardanti la navigazione da diporto è

subordinata al pagamento di una tassa: (1)

a) di £.25.000 se l'abilitazione concerne il comando o la condotta di imbarcazione da diporto;

14

b) di £.125.000 se l'abilitazione concerne il comando di navi da diporto;

c) di £.7.500 se l'abilitazione concerne la condotta di motori.

(1) Gli importi sono stati aumentati del 150% dall’art. 7 della legge 6.8.1991 n. 255

Art. 44

1. Per le prestazioni e i servizi da richiedere agli organi competenti gli interessati sono tenuti al pagamento dei

diritti e dei compensi previsti nella tabella annessa alla presente legge.

2. Le modalità di pagamento e riscossione dei diritti e dei compensi di cui al comma precedente saranno stabilite

dal regolamento di attuazione della presente legge.

3. I diritti ed i compensi previsti dalla tabella D ai numeri 5, 6, 7 e 8 del D.L. 31 luglio 1954, n. 533, convertito

nella legge 26 settembre 1954 n.869, per la navigazione marittima, e dalla tabella VI/A, allegata al D.L. 21

dicembre 1966, n.1090, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n.14(1), per la navigazione interna, non si

applicano in materia di navigazione da diporto.

(*) Modificata con legge 1.12.1986 n.870 (SO.GU 291|1986)

4 Per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro Italiano Navale, secondo le norme vigenti, le tariffe per

l'intervento dello stesso sono approvate con decreto del Ministro della Marina Mercantile. Tali spese sono a

carico degli interessati. Per le operazioni previste dalla tabella allegata alla presente legge, i tributi in essa stabiliti

sono ridotti della metà se è richiesto l'intervento del Registro Italiano Navale.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

Art. 45

(L’art. 45 è stato abrogato dall’art. 24 della legge 26 aprile 1986 n. 193)

Art. 46 .

1. Alle imbarcazioni da diporto non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 274, 275, 276 e 277 del codice della

navigazione.(1)

2. Ai natanti da diporto indicati all'art. 13 non si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 232 a 375 del codice

della navigazione.

(1) - L’art. 15 -comma 3bis -della legge 23.12.1996 n. 647 stabilisce: " Gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione non si applicano alle

unità da diporto"

Art. 47.

1. La responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei natanti e delle imbarcazioni di cui all'articolo

precedente è regolata dall'art.2054 del codice civile.

2. Si applica la prescrizione stabilita dal secondo comma dell'art.2947 dello stesso codice.

Art. 48.

1. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n.990, si estendono a tutte le imbarcazioni da diporto quali definite

dall' art. 1, quarto comma, della presente legge, escluse le imbarcazioni a remi e a vela non dotate di motore

ausiliario, e comprese invece le imbarcazioni indicate all'art. 401 del regolamento di esecuzione al codice della

navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328.

2. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n.990, si applicano ai motori amovibili di potenza superiore a 3

cavalli fiscali, previsti dall'art. 15 della presente legge, indipendentemente dall'imbarcazione alla quale vengono

applicati.

15

3. La disposizione dell'art.6 della legge 24 dicembre 1969, n.990, è estesa ai motori muniti di certificato di uso

straniero o di altro documento equivalente, emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali

nazionali.(1)

(1) La circolare n. 261016 del 21.5.1993 della D.G. Naviglio, reca disposizioni sulla "carta verde"

Art. 49.

1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto

ricetrasmittente in radiofonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dalla autorità competente.

(2). Tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore ai 24 metri, abilitate alla navigazione oltre le sei

miglia dalla costa, devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente a onde metriche (VHF), secondo

le norme stabilite dall’autorità competente.

(3). Gli organi ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto, che non vengano utilizzati per traffico di

corrispondenza pubblica, non hanno l’obbligo di essere affidati in gestione a una società concessionaria e di

corrispondere il relativo canone. Gli apparati ricetrasmittenti impiegati a bordo delle unità da diporto che non

effettuano traffico di corrispondenza pubblica sono esonerati dalle ispezioni ordinarie. I medesimi apparati quando

di tipo portatile e muniti di omologazione sono esenti dal collaudo e dalle ispezioni periodiche.

(Il comma (4) è stato abrogato dall’art. 14 - comma 1 - della legge 30.11.1998 n. 413)

2. Le unità da diporto devono essere dotate dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte per la

distanza dalla costa ove la navigazione è effettivamente svolta.

CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Gli articoli 50 e 51

sono stati abrogati dall’art. 33 del DPR n.431/1997

Art. 52.

(L’art. 52 è stato abrogato dall’art. 16 della legge 6.3.1976 n. 51)

Art. 53.

1. Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge l'importazione dall'estero di imbarcazioni e

navi da diporto battenti bandiera straniera da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge medesima è

consentita, in deroga alle norme vigenti, franco valuta e previo pagamento di una tassa fissa pari all'uno per cento

del valore corrente, sostitutiva di ogni altra tassa od imposta.

Art. 54.

1 Le disposizioni della presente legge che richiedano, per la loro applicazione, l'emanazione di norme esecutive,

non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono state emanate.

2. Le norme di esecuzione saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno

dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la Marina Mercantile, di concerto con il

Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Art. 55.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni contrarie ed incompatibili con la

medesima.

___________________________________________________________________________________

______

Norme integrative in materia doganale introdotte dall’art. 20 della legge 6 marzo 1976 n. 51

16

Il secondo comma dell’articolo 254 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato

con Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

" La precedente disposizione è applicabile alle navi militari italiane solo quando debbono recarsi in crociera fuori

del mare territoriale. E’ altresì applicabile alle unità italiane e straniere da diporto, a condizione che siano in

partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un porto estero e a condizione che la

partenza avvenga entro le otto ore successive all’imbarco e sia annotata sul giornale nautico e che, in caso di

rientro in un porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante il visto apposto sul giornale

nautico dall’Autorità marittima estera; qualora le predette condizioni non si verifichino, i benefici già accordati si

intendono revocati e si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi finanziarie"

(Sulla materia si richiama la circolare n. 265658 del 5 giugno 1976 della D.G.Naviglio)

__________________________________________________________________________________

Norme integrative in m ateria di nautica da diporto introdotte con legge 26 aprile 1986 n. 193

...... omissis ........

Art. 28

Il proprietario che intende alienare o trasferire all’estero l’imbarcazione da diporto di sua proprietà, deve

ottenere dall’ufficio di iscrizione dell’unità il preventivo nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale che è

rilasciato previo accertamento dell’inesistenza di diritti reali di garanzia o della avvenuta estinzione degli stessi.

Successivamente all’avvenuta vendita o trasferimento all’estero dell’imbarcazione da diporto, la stessa viene

cancellata dai registri nazionali. (1)

(1) Sulla materia si richiama la circolare n. 2510368 del 12.9.1987 della D.G. Naviglio.

___________________________________________________________________________________

Norme transitorie in materia di nautica da diporto introdotte con D.L.16.6.94 n.378 convertito con legge 8.8.94 n°

498

Art. 2bis

Disposizioni per la navigazione in acque interne

1. Per la navigazione in acque interne, alle imbarcazioni si applicano le disposizioni di legge e di regolamento

previsti per i natanti.

Art. 3.

Omissis.......................

3. Le unità da diporto di lunghezza fuori tutto maggiore di metri 7.50 se a motore o di metri 10 se a vela e i

motovelieri di lunghezza fuori tutto maggiore di metri 10, se non iscritti, devono essere iscritti nei registri tenuti

dalle autorità locali di cui all'art. 5 della legge 11 Febbraio 1971, n° 50 e successive modificazioni e integrazioni,

entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Fino alla data di iscrizione le unità di cui trattasi continuano ad essere assoggettate alle disposizioni della

precedente normativa, a condizione che venga tenuta a bordo una dichiarazione autenticata del costruttore,

dell'importatore o del rivenditore o un atto notorio del proprietario dai quali si evinca, in modo inequivocabile, che

l'immissione nel possesso dell'unità è avvenuta in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

4. I proprietari delle unità da diporto di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a metri 7.50 se a motore o a metri 10

se a vela o di motovelieri di lunghezza inferiore a metri 10 possono, se iscritte, chiederne la cancellazione dai

pubblici registri, mediante domanda presentata all'organismo competente con effetto dalla data di presentazione

della domanda stessa(1)

(1) La firma pùo essere autenticata dall’ufficio a norma dell’art. 2 - comma 11 - della legge 15.5.1997 n. 127 come modificata dalla legge

16.6.1998 n. 191) ovvero con le modalità previste dalla legge 4.1.1968 n.15.

5. I proprietari delle unità da diporto classificate motovelieri possono chiedere l'aggiornamento dell'iscrizione e le

relative annotazioni sulla licenza di navigazione, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto.

17

6. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda inferiore alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto

superiore a 24 metri, devono richiedere, all'autorità presso la quale sono iscritte, entro un anno dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il passaggio dell'iscrizione dai registri delle

imbarcazioni da diporto a quello delle navi da diporto e il rilascio di una nuova licenza di navigazione.

7. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto

pari o inferiore a 24 metri, devono richiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, all'ufficio di iscrizione il passaggio dell'iscrizione dai registri delle navi da diporto

a quello delle imbarcazioni e il rilascio di una nuova licenza di navigazione.

8. I proprietari di unità le quali a norma del presente decreto transitano da una categoria superiore a una

inferiore, che hanno già corrisposto l'importo della tassa di stazionamento per l'anno 1994, non possono richiedere

la restituzione delle somme versate in eccedenza.

9. I proprietari o possessori di unità, le quali a norma del presente decreto transitano da una categoria inferiore a

una superiore, devono corrispondere l'importo della tassa di stazionamento prevista, per quest'ultima categoria a

partire dal 1° Gennaio 1995.

10. Per le abilitazioni di cui all'articolo 20 della legge 11 Febbraio 1971, n° 50, come integrato dal comma 4

dell'articolo 2, che hanno, per decorrenza decennale o quinquennale dal momento del rilascio o dell'ultima

revisione, cessato di avere validità in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, deve essere

richiesta, agli uffici competenti, la convalida entro il 31.12.1994. (1)

(1) Le circolari n. 261294 del 17.6.1994 e 261674 del 16.8.1994 della D.G. Naviglio recano disposizioni di attuazione del provvedimento.

10-bis. I possessori di motori per unità da diporto aventi potenza attestata sul libretto d'uso pari o inferiori a 18,4

KW o a 25 CV e cilindrata superiore a quella prevista dall'articolo 18, primo comma, della legge 11 Febbraio

1971, n° 50, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, ma che, per avvenuta alterazione del

motore e in particolare del relativo impianto di alimentazione, abbiano potenza superiore a quella attestata,

possono produrre all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessioni ovvero all'autorità

marittima che ha rilasciato la documentazione attestante la potenza del motore apposita istanza a sanatoria della

propria posizione, per chiedere, previo accertamento dell'ente tecnico, il rilascio di un nuovo certificato. In attesa

del predetto accertamento, il certificato può essere rilasciato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto

notorio da parte dell'interessato attestante l'effettiva potenza del motore. La dichiarazione deve essere

accompagnata da copia del certificato del motore in possesso dell'interessato, nonché dell'attestazione del

pagamento di una tassa annua di £ 125.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, da versare all'entrata

del bilancio dello Stato, per il 1994 contestualmente all'istanza e per gli anni successivi entro il 31 Dicembre di

ciascun anno. Nella causale di versamento saranno riportate le caratteristiche e la matricola del motore nonché la

dizione "riassestamento potenza". Copia del bollettino di versamento e dell'istanza, vistata dall'autorità alla quale

essa è stata presentata, sarà custodita dall'interessato unitamente alla documentazione del motore, costituirà nel

suo insieme documentazione sostitutiva e permetterà di circolare per il periodo massimo di quattro anni dalla data

della dichiarazione stessa in attesa del rilascio della nuova certificazione. Per la conduzione delle unità da diporto

spinte da motore di cui al presente comma sussiste obbligo della patente e, con effetto dal 1° Gennaio 1995, se

dovuto, il rispetto di quanto sancito dal comma 3-ter dell'articolo 17 della legge 16 Marzo 1976, n° 51, introdotto

dal comma 2 del presente articolo. Le modalità e i termini tecnici delle singole operazioni di collaudo di cui al

presente comma saranno stabiliti con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. (1)

(1) Le modalità per il riaccertamento della potenza dei motori sono state stabilite con D.M. 1.6.1996 n. 366. Si richiamano anche le circolari

n. 11101 del 24.7.1995 del Ministro Trasporti e navigazione (G.U. 175\95) e n. 261294 del 17.6.1994; n. 261674 del 16.8.1994 e n. 262378

del 9.11.1995 della D.G. Naviglio

18

___________________________________________________________________________________

_____

Norme integrative in materia di nautica da diporto introdotte con d.l. 21.10.1996 n. 535 convertito con legge 23.12. 1996

n. 647.

.....omissis .....

Art. 10

"Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque

marittime e interne"

1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con

regio decreto 30 marzo 1942 n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore

per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da

diporto adibite al noleggio nelle acque interne.

2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio

occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto i 21 anni di età;

b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla

costa di cui all’articolo 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni, ovvero

dell’abilitazione al comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo, in corso di

validità e conseguite da alme no tre anni;

c) essere in possesso del certificato limitato RFT;

d) non avere riportato condanne per i reati di cui all’articolo 238, primo comma, n.4, del regolamento per

l’esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952

n. 328;

e) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare.

3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque

interne occorrono i seguenti requisiti:

a) avere compiuto i 21 anni di età;

b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla

costa, di cui all’articolo 20 della legge 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, in corso

di validità e conseguite da almeno tre anni;

c) non avere riportato condanne per i reati di cui all’articolo 49, primo comma, n. 4, del regolamento per la

navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949 n. 631;

d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante:

4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al

comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la

navigazione nelle acque marittime senza alcun limite dalla costa, nonché nelle acque interne.

5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita

al comando delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la

navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa.

6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e

dei titoli professionali della navigazione interna, per i servizi di coperta, di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134

19

del codice della navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, nei limiti

di navigazione stabiliti per ciascun titolo;

7. Il titolo professionale è rilasciato dal capo del circondario marittimo di iscrizione per la gente di mare e

dall’ufficio di iscrizione per il personale della navigazione nelle acque interne. Restano validi i titoli professionali di

conduttore di imbarcazioni da diporto rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.(1)

(1) Con D.M. 14.3.1997 (G.U.80\97) è stato stabilito il modello del titolo professionale di "conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al

noleggio"

8. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di unità da diporto si intende:

a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all’altra per un

dato periodo di tempo l’unità da diporto. L’unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con

essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;

b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga

a compiere con l’unità da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la

navigazione ordinata dall’altra parte alle condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di dodici

passeggeri escluso l’equipaggio. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze

resta anche l’equipaggio.

9. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare l’unità in perfetta efficienza completa di tutte le dotazioni di

sicurezza e coperta dall’assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969 n. 990, e successive modificazioni ed

integrazioni. In caso di noleggio l’assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli

infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni ed ai massimali

previsti per la responsabilità civile.

10. L’utilizzazione dei natanti da diporto di cui all’articolo 13 della legge 11 febbraio 1971 n. 50, e successive

modificazioni, per l’esercizio della locazione e del noleggio per finalità ricreative nonchè per gli usi turistici di

carattere locale è disciplinata, anche per quanto concerne i requisiti della loro condotta, con provvedimenti delle

competenti autorità marittime o locali.(1)

(1) La circolare n. 262584 del 14.4.1997 della D.G. Naviglio (G.U. 135\1997) reca direttive di attuazione del provvedimento.

11. L’articolo 15 della legge 5 maggio 1989 n. 171, è sostituito dal seguente:

"1. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo 1 della legge 11 febbraio 1971 n. 50, e

successive modificazioni e integrazioni, le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto possono essere utilizzate

mediante contratti di locazione o di noleggio".

2. L’utilizzazione dell’unità da diporto per finalità di locazione e noleggio è annotata nei registri di iscrizione

delle unità da diporto, con l’indicazione dei soggetti, ditte individuali o società, esercenti l’attività di locazione

noleggio e degli estremi della loro iscrizione nei registri delle imprese della competente camera di commercio

industria, artigianato ed agricoltura.

Gli estremi della annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione" (1)

(1) La circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 262584 del 14 aprile 1997 (G.U. 135\1997) reca le direttive per l’esercizio

dell’attività di locazione e noleggio.

12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 settembre 1994 n. 731 è abrogato.

13. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988

n. 400, sono emanati uno o più decreti per la disciplina delle condizioni di sicurezza delle unità da diporto utilizzate

in attività di noleggio, nonché per la attuazione delle disposizioni del presente articolo (1)

20

(1) i relativi decreti non sono stati ancora emanati.

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___

ALLEGATO

TABELLA DEI TRIBUTI PER LE PRESTAZIONI ED I SERVIZI RESI DAGLI ORGANI COMPETENTI IN MATERIA DI

NAVIGAZIONE DA DIPORTO

1) Visite di accertamento e stazzatura imbarcazioni di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza £. 30.000

2) Visite di accertamento e stazzatura navi di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza £. 60.000

3) Stazzatura o ristazzatura imbarcazioni e navi e rilascio certificazioni £. 5.000

4) Visite periodiche ed occasionali imbarcazioni (Ridotta alla metà ai sensi della legge 50/71 art. 44- comma 4). £. 5.000

5) Visite periodiche ed occasionali navi (Ridotta alla metà ai sensi della legge 50/71 art. 44 - comma 4). £.

15.000

6) Omologazione prototipi navi ed imbarcazioni e rilascio certificati di omologazione £. 100.000

7) Rilascio licenze £. 2.000

8) Aggiornamento licenze £. 5.000

9) Omologazione prototipi motori e rilascio certificato di omologazione £.

100.000

10) Collaudo di motore non omologato £. 20.000

11) Rilascio certificato uso dei motori £. 2.000

12) Aggiornamento certificato uso dei motori £. 5.000

13) Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni £ . 5.000

14) Esami per il conseguimento dell’abilitazione al comando di navi £. 30.000

15) Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori £. 10.000

16) Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione,prima iscrizione,trasferimento) £. 2.000

17) Rinnovo licenze £. 2.000

18) Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione

Iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di un documento £. 2.000

19) Rilascio di un duplicato £. 2.000

20) Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione £. 2.000

Con Decreto del Ministro della Marina Mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei Trasp orti e con il Ministro del Tesoro, la misura dei

tributi indicati nella presente tabella può essere modificata in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita.

______________________________________________________________________________________________________________

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ALLEGATO 1

(previsto dall’articolo 7)

21

TABELLA D - ALLEGATO 1 - TRIBUTI SPECIALI PER I SERVIZI RESI DAL MINISTERO DELLA MARINA

MERCANTILE

Introdotti con legge 6 agosto 1991 N. 255 .....estratto...

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Oggetto Tariffe Annotazioni

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1. ..iscrizione di navi, unità da pesca e da diporto

(compresi i passaggi di proprietà). L. 120.000

2. Visite di sicurezza, di idoneità e tecnico-sanitarie

(comprese le unità da diporto) L. 100.000 Riduzione del 50% per le

navi inferiori alle 250 t.s.l.

3° e 4° comma . ...omissis_

____________________________________________________________________________

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVE ALLE UNITA’ DA DIPORTO

Art. 14 della legge 5.5.1989 n. 171

( modificato dal D.L. 151\1991, convertito con legge 12.7.1991 n. 202, e successivamente dall’art. 17 - 2° comma - dal D.L.

22.5.1993 N.155 - che ha aumentato le tariffe del 50%)

1. Agli atti di natura traslativa o dichiarativa, aventi per oggetto le unità da diporto, di cui all’articolo 1 della legge 11 febbraio

1971 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 , parte prima, della tariffa

allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 26 aprile 1986 n. 131.

2. All’articolo 7, parte prima, della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato

con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, la lettera f), introdotta dall’articolo 14, comma 2, della legge 5 maggio 1989 n. 171, è sostituita

dalla seguente:

f) unità da diporto:

1) natanti:

a) fino a sei metri fuori tutto ................................................................... ................. .L. 105.000

b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto......................................................................" 210.000

2) imbarcazioni:

a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto .............................................................. " 600.000

b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto..................................... ..................... ." 900.000

c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto.........................................................." 1.200.000

d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto ............................................................" 1.500.000

3) navi .........................................................................................................................." 7.500.000

_______________________________________________________________________________________________

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Bollo sulla patente nautica

- Art. 11 Legge 23 dicembre 1999 n. 488 - Disposizioni fiscali per il settore della nautica -

1. E’ soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al

comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi, e di navi da diporto prevista

22

dalll’articolo 16 della nuova tariffa delle tasse di concessioni governative introdotta con decreto del Ministro dellle

finanze del 28 dicembre 1995 (G.U.303 del 30.12.1995)

Testo coordinato della normativa che disciplina la tassa di stazionamento

(Aggiornato al 1° gennaio 2000)

L’articolo 13 della legge 5 maggio 1989 n. 171 (come da ultimo modificato dall’art. 11 della legge 23 dicembre

1999 n. 488 - S.O G.U. n. 302\99) stabilisce quanto segue:

1. L’articolo 17 della legge 6 marzo 1976 n. 51, come sostituito dall’art. 2 della legge 20 aprile 1978, n. 153, è

sostituito dal seguente:

"Art. 17. - 1. Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono

soggetti al pagamento della tassa di stazionamento annuale (°)

Il comma 2, dell’art. 13 della legge 5 maggio 1989, come s ostituito prima dall’art. 8 del D.L. 13 maggio 1991 n.. 151, convertito con legge

12 luglio 1991 n. 202, e successivamente modificato (nelle tariffe) dall’art. 3 del D.L. 16 giugno 1994 n. 378, convertito con legge 8 agosto

1994 n. 498 e da ultimo dall’art.11 - comma 2 - della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (finanziaria anno 2000), stabilisce:

2. L’importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato sommando all’importo fisso di lire 360.000 le

seguenti somme:

a) L. 1.500 per ogni cm. eccedente metri sette e mezzo e fino a dodici metri;.

d) L. 4.000 per ogni cm. eccedente dodici metri e fino a diciotto metri;

e) L. 6.000 per ogni cm. eccedente diciotto metri e fino a ventiquattro metri;

f) L. 8.000 per ogni cm. eccedente ventiquattro metri.

2.1. L’applicazione dei parametri della tassa di stazionamento per le unità da diporto di cui al comma 2 decorere

dal 1° gennaio 1995 (art. 3 della legge 8 agosto 1994 n. 498)

Il pagamento della tassa annuale di stazionamento di cui all’articolo 17 della legge 6 marzo 1976 n.

51 e successive modificazioni, dovuta per le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri

nazionali deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno o entro il giorno precedente l’effetiva

messa in acqua, se successivo a tale data. Tale termine può essere modificato con decreto del Minsitro

della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti. (art. 65 - comma 6-

della legge 29 ottobre 1993 n. 427- Il relativo decreto non è stato emanato)

2-bis. La tassa di stazionamento non si applica agli apparecchi obbligatori di salvataggio, nonchè ai battelli di

servizio purchè questi rechino l’indicazione della imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti.

(art. 8 del D.L. 16.6.1994 n. 378 convertito con legge 12.7.1994 n. 202).

2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque,

dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, dovunque avvenuta, o dalla costruzione qualora

l’immatricolazione non risulti eseguita: in quest’ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio

dell’anno successivo a quello di costruzione. (art. 65 - comma 7 della legge 29 ottobre 1993 n. 427)

3. Per le unità a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 è ridotta

alla metà.

3-bis. Per i motovelieri la tassa di stazionamento, calcolata come previsto al comma 2 del presente articolo, è

ridotta a 2|3 (art. 3 della legge 8 agosto 1994 n. 498)

23

4. Le modalità di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della marina

mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e trasporti.

5. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sovrattassa pari al triplo della tassa

dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.

Articolo 6 della legge 23.12.1996 n. 647 - Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all’articolo 17 della legge 6

marzo 1976 n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti e

da associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua, di assistenza e

soccorso.

Con circolare n. 262584 del 14 aprile 1997 del Ministro dei trasporti e della navigazione(publicata

nella G.U. \35\1997) sono state fornite al riguardo le seguenti direttive:

"In assenza di una normativa che disciplini espressamente l’attività del volontariato, si ritiene opportuno for-nire le

seguenti precisazioni per il riconoscimento del beneficio dell’esenzione dal pagamento della tassa di stazionamento

per le unità di cui trattasi:

1) Gli enti e le associazioni di volontariato devono essere iscritti presso gli organismi provinciali della protezione

civile che provvedono a rilasciare apposita dichiarazione nella quale devono essere indicate specificatamente le

unità da diporto che l’ente o associazione pone a disposizione dell’organo provinciale ai fini della prevenzione degli

incidenti nelle acque marittime o in quelle interne, nonchè per l’assistenza a persone o al loro soccorso.

2) Gli enti e le associazioni di volontariato possono impiegare dette unità, sia in caso di emergenza sia per le

esercitazioni, nell’ambito della provincia nella quale sono iscritte. Gli enti medesimi possono utilizzare dette unità

anche in province diverse previa autorizzazione dell’organismo della protezione civile di iscrizione.

La dichiarazione di cui al punto 1) nonchè le autorizzazioni di cui al punto 2), rilasciate dall’organismo

provinciale per operare in sedi diverse devono essere inviate alla competente autorità marittima o a quella delle

acque interne, nella cui circoscrizione l’unità normalmente staziona o viene utilizzata nei casi di emergenza o per

le esercitazioni".

(°) Note:

a) L’art. 25 della legge 7.12.1999 n. 472 recante la disciplina della "navigazione ad uso privato in conto proprio

nelle acque marittime" prevede che le unità destinate ad uso privato e uso in conto proprio

" per la loro utilizzazione è dovuta la tassa di stazionamento di cui all’art. 17 dellla legge 6 marzo 1976 n. 51 e

successive modificazioni, da versare in ragione d’anno.

b) L’art. 2bis della legge 8 agosto 1994 stabilisce:

"Disposizioni per la navigazione in acque interne - 1. Per la navigazione in acque internem alle imbarcazioni si

applicano le dispoisioni di legge e di regolamento vigenti per i natanti"

___________________________________________________________________________________

Regolamento concernente modalità di riscossione della tassa di stazionamento per la navigazione da diporto approvato con

D. M. 10 gennaio 1991 n. 77

Art. 1

24

1. Sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento di cui all’art. 17 della legge 6 marzo 1976 n. 51, come

sostituito dall’art. 13 della legge 5 maggio 1989 n. 171, le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri

nazionali che navighino, sostino o siano ancorate in acque pubbliche (marittime o interne) anche se assentite in

concessione a privati.

2. Sono inoltre soggetti alla citata tassa i natanti a motore o a vela con motore ausiliario posseduti o comun-que

nella disponibilità di cittadini italiani, qualora utilizzati nelle condizioni di cui la precedente comma.

Art. 2

1. La tassa di stazionamento, come stabilito dal secondo comma dell’art. 17 sopracitato, è calcolata in base alla

lunghezza fuoritutto dell’unità ed è pari a lire (omissis...vd. tariffe)

"La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e

il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici, come le delfiniere, il bompresso, le

piattaforme poppiere, le falchette e similari" (art. 1 - comma 5 - della legge 8.8.1994 n. 498.).

2. Per tutte le unità da diporto (natanti, imbarcazioni e navi) a vela con motore ausiliario, la tassa di stazionamento

calcolata come sopra è ridotta alla metà. (Per i motovelieri è ridotta a 2\3 - art. 3 legge 8.8.1994 n. 498).

Art 3

1. La tassa di stazionamento è corrisposta mediante versamento su conto corrente postale n. 21524004 intestato

a: "Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Roma". Nella causale del versamento nonchè sul retro della

ricevuta che rimane al contribuente deve essere riportata la seguente dizione: "Legge n. 171\89 - Tassa di

stazionamento anno.......(per le imbarcazioni e le navi) \ numero mesi......(per i natanti)*". Devono altresì essere

indicati: per le imbarcazioni e le navi gli elementi di identificazione dell’unità (numero e sigla dell’ufficio di

iscrizione, lunghezza fuori tutto espressa in centimetri) nonchè se trattasi di unità a vela, a motore o a vela con

motore ausiliario (o motoveliero -art. 1 - comma 2 - legge 8.8.1994 n. 498); per i natanti il modello, la ditta

costruttrice, la launghezza fuoritutto espressa in centimetri nonchè se trattasi di natante a motore o a vela con

motore ausliario (o motoveliero).

* nota: la tassa di stazionamento per i natanti è stata soppresa dall’art.11 della legge 23 dicembre 1999 n. 488

2. La ricevuta di pagamento deve essere tenuta a bordo dell’unità in orginale o in copia autenticata.

Nota: Il bollettino di c.c..p. per la gestione meccanizzata della tassa di stazionamento è stato approvato con decreto interministeriale in data

9.3.1998

(G,U. 75/1998)

Art. 4

1. Il versamento della tassa di cui sopra deve essere effettuato:

. per le imbarcazioni e le navi da diporto in un’unica soluzione per l’intero anno solare;

. per le imbarcazioni e le navi da diporto di prima iscrizione per tanti dodicesimi della tassa annuale quanti

sono i mesi intercorrenti da quello di iscrizione compreso fino al 31 dicembre dello stesso anno;

. per i natanti(*) da diporto per un importo minimo di quattro mesi decorenti dalla data del versamento.

* vedi nota art. 3

Art. 5

1. La tassa di stazionamento pagata per una determinata unità è valida fino alla sua scadenza anche qualora

intervenga il trasferimento di proprietà dell’unità stessa.

25

Art. 6

1. Contro gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni può essere proposto ricorso secondo le

disposizioni di cui al capo I, sezione II della legge 24 novembre 1981 n. 689.

(Con D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 sono stati individuati gli Uffici periferici del Ministero (Compamare e Circomare) cui

spetta l’applicazione del sistema sanzionatorio susseguente all’accertamento di infrazioni amministrativo)

Il comma 2 del D.M. 10.1.1991 n. 77, deve ritenersi tacitamente abrogato e sostituito dall’art. 6 - comma

2 della legge 23.12.1996 n. 647 che prevede:

2. In caso di mancato o parziale pagamento della tassa di stazionamento, la sovrattassa ed il tributo evaso, di cui

all’articolo 13 della legge 5 maggio 1989 n. 171, sono versati all’ufficio del registro competente per territorio.

Con circolare n. n. 262584 del 14 aprile 1997 del Ministro dei Trasporti e della navigazione(pubblicata

nella G.U. 135\1997) sono state fornite le seguenti direttive:

"Le somme riscosse in applicazione di sanzioni amministrative per violazione alle norme che disciplinano

la tassa di stazionamento sono conferite allo Stato, con gli stessi criteri e modalità stabilite per le altre

sanzioni previste dal codice della navigazione e dalla legge sulla nautica da diporto, anche per quanto

concerne la riscossione coattiva".

a) Riferimenti normativi:

- Art. 17 della legge 6 marzo 1971 n.51 (G:U:74\1976);

- Art. 13 della legge 5 maggio 1989 n. 171 (G:U:109\1989);

- Decreto ministeriale 10 gennaio 1991 n. 77 (G.U.61\1991);

- Art. 8 del D.L.13.5.1991 n.151 (G.U.110\1991) convertito e modificato con L.12 luglio1991 n. 202 (G.U.162\1991)

- Art. 65 -comma 6 - della legge 29 ottobre 1993 n. 427 (G.U. 287\1993);

- Artt. 2bis e 3 della Legge 8 agosto 1994 n. 498 (G:U: 188\1994);

- Art. 6 e 17 della Legge 23 dicembre 1996 n. 647 (G.U. 35|1997);

- art. 11 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (G.U.n. 302\1999)

b) Riferimenti normativi sanzionatori:

- Art. 1 D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 (G.U. 223\1982);

- Art. 13 - comma 5 - della legge 5 magio 1989 n. 171 come modificato dall’art. 11 della legge 23.12.1999 n. 488 (S.O.

G.U. n.302\999);

Art . 25 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (pubblicata nel S.O.G.U. 294 del 16.12.1999)

NAVIGAZIONE AD USO PRIVATO O IN CONTO PROPRIO NELLE ACQUE MARITTIME

1. Le navi minori e i galleggianti, di cui all’articolo 146 del codice della navigazione, aventi una lunghezza fuori tutto non

superiore a 24 metri, possono essere iscritti nei registri e destinate a servizi speciali per uso privato ovvero per uso in conto

proprio per la navigazione nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa.

2. Agli effetti del comma 1 si intende:

a) per uso privato, l'utilizzazione dell'unità come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole;

b) per uso in conto proprio, l'utilizzazione dell'unità per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse all'attività

istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attività imprenditoriale di soggetti commerciali ivi compresa l’attività di

acquacoltura in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse.

3. Le navi minori e i galleggianti possono essere comandanti e condotti dal proprietario dell’unità, dal titolare della ditta o da

persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta medesima, che siano in possesso di una delle abilitazioni già

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previste dall’articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (ora artt. 3 e 4 del DPR 431\1997), previo corso di addestramento e

di familiarizzazione a bordo dell'unità per il periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilità della ditta per le sole

unità di cui al comma 2 lettera b), del presente articolo. Alle stesse condizioni il personale dipendente della ditta può essere

imbarcato ed impiegato per lo svolgimento dei servizi di bordo dell'unità.

4. Ai fini della sicurezza della navigazione alle unità destinate ad uso privato, di cui al comma 2, lettera a), si applica il

regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione

21 gennaio 1994, n. 232 (ora D.M. 5 ottobre 1999 n. 478).

5. I requisiti di idoneità e di sicurezza per le unità destinate ad uso in conto proprio, di cui al comma 2 lettera b), sono

determinati con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione al particolare servizio speciale cui

l’unità è destinata. In attesa dell’emanazione dei decreti stessi, alle unità destinate ai servizi speciali per uso in conto proprio

si applica il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 8 novembre 1991 n. 435. Nelle relative certificazioni di idoneità e di sicurezza sentito l’ente tecnico, devono

essere indicate le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui l’unità è destinata, con riferimento alla

sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone imbarcate.

6. Le unità indicate nei precedenti commi possono trasportare un numero massimo di 12 persone escluso l’equipaggio. Le

medesime unità non sono soggette al rilascio del ruolino di equipaggio previsto per le navi minori e i galleggianti; per la loro

utilizzazione è dovuta la tassa di stazionamento di cui all’articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n..51, e successive modificazioni,

da versare in ragione d’anno


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