Legge Nautica Diporto nr. 50 del 11 feb 1971
Testo coordinato della legge sulla navigazione da diporto aggiornato all'anno 2000
ESTO COORDINATO DELLA LEGGE SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
a cura del C.V. (CP) Mario Biancucci
Aggiornato al 1° gennaio 2000
La legge 11 febbraio 1971 n.50 sulla navigazione da diporto è stata modificata dalle seguenti disposizioni:
a) Leggi : 14.8.1971 n. 823; 14.8.1974, n. 378; 6.3.1976 n. 51; 26.4.1986, n.193; 5.5.1989, n.171; 8.8.1994 n.498,
23.12.1996 n.647 (Artt. 6,10,11,15 e 17) e 30.11.1998 n. 413 (Artt. 12 e 14)
b) Decreti legislativi 14.8.
1996 n. 436 come modificato dal decreto legislativo 11.6.1997 n. 205 ;
c) dal D.P.R. n.431 del 9 ottobre 1997 recante il regolamento sulle patenti nautiche.
Indice cronologico degli articoli
Campo di applicazione ..........................................................................................................Art. 1 -
Costruzione delle imbarcazioni da diporto............................................................................ Art. 2 e 3
Iscrizione ed abilitazioni delle imbarcazioni e navi da diporto (Legge 50\71)......................Art. 5
Iscrizione nei registri delle unità da diporto con Marcatura CE ........................................Art. 11
Stranieri e società estere proprietari di unità da diporto............................................. ......... Art. 7
Abilitazione alla navigazione delle navi e imbarcazioni da diporto (Legge 50\1971)............Art. 8
Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto con Marcatura CE............. .......... ... Art. 12
Licenza di navigazione alle unità da diporto (legge 50\1971)............................................... Art. 9
Licenza di navigazione delle unità da diporto con Marcatura CE.......................... ............Art. 13
Bandiera e facoltà di dare il nome alle navi e imbarcazioni..................................................Art. 11
Visite di idoneità alle unità da diporto (legge 50\1971) ....................................................... Art. 12
Visite di idoneità e di sicurezza alle unità da diporto con Marcatura CE ..... .....................Art. 14
Limiti di navigazione dei natanti ......................................................................................... Art. 13
Manifestazioni sportive (gare e allenamenti) con unità da diporto ......................................Art. 14
Certificato d’uso dei motori .................................................................................................Art. 15
Navigazione temporanea di prova................................................................................... .....Art. 16
Licenza provvisoria alle unità da diporto (Legge 50\1971) ............................................ .....Art. 17
Sanzioni amministrative per condotta di unità senza patente o scaduta nella validità.... ......Art. 29
Numero minimo delle persone componenti l’equipaggio ................................................. ..Art. 33
Comando e condotta del motore con una sola persona (telecomandi in plancia)............... . Art. 34
Servizi di bordo sulle imbarcazioni e navi e imbarcazioni da diporto ..................................Art. 35
Navigazione effettuata sulle navi e imbarcazioni da diporto .......................................... . ...Art. 36
Personale delle gente di mare imbarcato (ruolino di equipaggio).........................................Art. 37
Comando di unità da diporto con abilitazioni straniere ...................................................... Art. 38
Disposizioni penali e sanzioni amministrative ......................................... ..........................Art. 39
Tassa di ammissione agli esame per patenti nautiche ..........................................................Art. 43
Tributi speciali per servizi resi dall’Amministrazione all’utenza .........................................Art. 44
Norme del Codice della navigazione non applicabili alle unità da diporto......................... .Art. 46
Responsabilità civile derivante dalla circolazione delle unità da diporto.......................... . Art. 47
Assicurazione obbligatoria per le imbarcazioni e natanti da diporto.................................. Art. 48
Apparati ricetrasmittenti a bordo delle navi e imbarcazioni da diporto ......................... .....Art. 49
Disposizioni transitorie e finali ..........................................................................................Artt. 53- 55
Norme integrative:
1) art. 20 legge 6 marzo 1976 n. 51 - Benefici alle unità dirette all’estero (Giornale partenze e arrivi)
2) - art. 28 legge 193\1986 - Vendita all’estero delle imbarcazioni
2) - Art. 3 legge 498\1994 - Norme transitorie e integrative in materia di nautica da diporto
2
3) - Art. 10 legge 647\1996 - Istituzione del titolo di "conduttore per imbarcazioni da diporto"
4) - Tabella dei tributi per la nautica di cui alla legge 255\1991
5) - Tabella dei tributi per le prestazioni in materia di navigazione da diporto
6) - Disposizioni sull’imposta di registro relative alle unità da diporto
7) - Art. 11 legge 23.12.1999 n. 488 (fin. 2000) tassa cc.gg. patente nautica e legge sulla tassa di stazionamento
8) - Art. 25 legge 7 dicembre 1999 n. 472 - Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle
interne.
2. E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro(1).
(1) (Per l’impiego delle unità in attività di locazione e noleggio vd. art. 10 - commi 10 e 11 - della legge 23.12.1996 n. 647)
3. In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si
applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre
leggi speciali.
4. Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) - unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;
b) - nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche se con motore ausiliario, destinata alla
navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;
c) -imbarcazione da diporto: ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto
superiore a metri 7.50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario.
d) - natante da diporto: ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a me tri 7,50 se a
motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario.
5. E' unità da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di
tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse,
compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli o in
KW è superiore rispettivamente a 2 o a 2,72. E' motoveliero l'unità da diporto a propulsione mista, meccanica e a
vela, in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate
contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l'eventuale fiocco genoa e le vele di
strallo e con esclusione dello spinnaker,e la potenza del motore in CV o in KW sia superiore o uguale
rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72.
6. Ai fini della applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle
altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi e ai galleggianti di stazza
lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica ed alle 25 in ogni altro caso, anche se
l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 24 metri.
7. Per potenza del motore, ai fini della presente legge, si intende la potenza massima di esercizio come definita
con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.
.
8. Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti, sono emanate le
norme relative all'omologazione, al collaudo ed all'accertamento della potenza dei motori. La fabbrica costruttrice
rilascia, per ciascun esemplare di motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato, una dichiarazione
attestante che detto esemplare è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato (1).
3
(1) Le norme per la definizione e l’accertamento della potenza massima di esercizio sono state definite con D.M. 21.9.1994 n. 664.
9. Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello stabilito con il decreto di cui al comma precedente,
la fabbrica che la rilascia assume piena responsabilità civile e penale.
10. L'autorità che ha proceduto all'omologazione ha facoltà di sottoporre ad accertamenti di controllo i motori
omologati.
11 .Gli accertamenti possono essere effettuati sia presso le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita
situate nel territorio nazionale.
12. Gli accertamenti sono compiuti da funzionari muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero
accesso nei locali di costruzione o di vendita e provvedono al prelievo di campioni disponendo per le effettuazioni
delle prove.
13. Le prove di accertamento sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con
persona munita dei poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro, i relativi oneri sono a carico del titolare
dell'impianto di costruzione e del punto di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.
14. L'efficacia della omologazione può essere sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata in caso di accertata
difformità, anche parziale, di uno o più esemplari della serie rispetto al tipo omologato.
15. L'omologazione può essere revocata quando sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione.
CAPO II - COSTRUZIONE DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO
Art . 2.
1. Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate e per quelle costruite in serie
la dichiarazione di costruzione è facoltativa.
2. Per le unità da diporto aventi uno scafo di lunghezza non superiore a 24 metri la dichiarazione di costruzione è
facoltativa.
Art. 3
1. I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate devono
essere firmati da persona abilitata alla progettazione delle costruzioni navali, a norma degli artt. 277 e 278 del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15
febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione dei suddetti articoli le costruzioni con
materiali tecnologicamente avanzati sono equiparate alle costruzioni metalliche.
2. I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto possono essere firmati anche da coloro che abbiano
conseguito apposita abilitazione, mediante esame da sostenere con le modalità e il programma stabiliti con decreto
del Ministro della marina mercantile emanato di concerto con il Ministro per i trasporti, e che siano iscritti nel
registro di cui all'art.275 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione di cui al primo comma, in
base alle norme stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei
trasporti(1).
(1) Con D.P.R: 4.6.1997 n. 271 sono stati stabiliti i requisiti dei progettisti delle imbarcazioni da diporto.
3. I maestri d'ascia possono costruire imbarcazioni da diporto in legno di stazza lorda superiore alle cinque
tonnellate, anche senza formale progetto, purchè presentino, all'atto della dichiarazione di costruzione, un disegno
schematico contenente i dimensionamenti delle strutture essenziali.
4
4. Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un responsabile delle costruzioni che sia in possesso dei requisiti
previsti dai commi 1 e 2 per le relative progettazioni o sia riconosciuto esperto dalla competente Autorità
marittima o della Navigazione interna, sulla base dei requisiti stabiliti con Decreto emanato dal Ministro della
marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti(1).
(1) Il relativo decreto non è stato emanato
Art. 4
(L’art. 4 è stato abrogato dall’art. 3 della legge193 \1986)
CAPO III - ISCRIZIONE ED ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE DELLE IMBARCAZIONI E DELLE NAVI DA D IPORTO
Art. 5
1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro della
marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti(1).
(1) Con D.M.- 3.6.1972 è stato approvato il modello di registro.
2. Tali registri sono tenuti dalle Capitanerie di Porto, dagli Uffici Circondariali Marittimi, dagli Uffici Locali
Marittimi, dalle Delegazioni di Spiaggia autorizzate dal Direttore Marittimo a tenere i registri delle navi minori e
galleggianti, nonchè dagli Uffici della Motorizzazione civile.
3. Le navi da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la
Marina mercantile, tenuti dalle Capitanerie di Porto e dagli Uffici Circondariali Marittimi.
4. Ai fini previsti dall'art. 315, primo comma, n.2, del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione
(navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15.2.1952, n.328, ove l'imbarcazione da diporto da iscrivere sia
stata prodotta in serie è sufficiente la presentazione all'autorità competente di copia del certificato di
omologazione del prototipo da cui risultino fra l'altro anche i dati di stazza e di una dichiarazione di conformità al
prototipo omologato rilasciata dal costruttore (1)
(1) l’art.19 del D.Lgvo 436 del 14.8.1996, prevede che dopo il 16.6.1998 le unità da diporto per essere commercializzate devono riportare la
Marcatura CE;
Per l’iscrizione delle unità usate dopo il 16.6.1998, si richiamano le circolari n. 266512 e 267733 in data 15 .6.98 e 15.7.1998 della D.G.
Naviglio
recanti norme interpretative per l’applicazione della Direttiva dell’Unione Europea 94\25\CE
___________________________________________________________________________________
Disposizioni integrative della legge 11.2.1971 n. 50 e successive modificazioni per le unità da diporto
munite di Marcatura CE,di cui al Decreto legislativo 14.8.1996 n. 436 ,come modificato dal Decreto
legislativo 11.6.1997 n. 205.
Art. 11
Iscrizione nei registri
1. Le unità da diporto munite di marcatura CE di conformità, aventi uno scafo di lunghezza superiore a metri 7,50
se a motore o a metri 10 se a vela o a vela con motore ausiliario o motoveliero, sono iscritte nei registri delle
imbarcazioni di cui all’articolo 5 della legge sulla nautica da diporto.
2. Le unità da diporto munite di marcatura CE di conformità, aventi uno scafo di lunghezza pari o inferiore a
quelle indicate al comma 1, rientranti nella categoria dei natanti di cui all’art. 13 della legge sulla nautica da
diporto, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto assumendone il relativo regime giuridico
5
ed essere abilitate alla navigazione conformemente alla categoria di progettazione e costruzione quale risulta dalla
relativa certificazione.
3. Per ottenere l’iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto, il proprietario o un suo legale rappresentante,
deve presentare all’autorità competente:
a) atto di compravendita in forma di scrittura privata autenticata, dal quale risultino le complete generalità e la
nazionalità delle parti contraenti nonchè gli elementi di individuazione dell’unità;
b) dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario, conforme a quanto previsto dall’allegato VIII, unitamente all’attestazione "CE del tipo" rilasciata,
ove prevista, da un organismo notificato;
c) certificato di cancellazione dal registro ove l’unità era iscritta, per le unità provenienti da uno Stato membro o
da unpaese terzo.
4. Qualora la legislazione del paese di provenienza dell’unità da diporto non preveda l’iscrizione nei registri, il
certificato di cui al comma 3, lettera c), è sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell’unità o del suo
legale rappresentante.
___________________________________________________________________________________
______
Art 6
Abrogato dall’art. 5 della legge 193\1986-
"Alle navi e imbarcazioni da diporto non si applica la disposizione dell’art. 148 del Codice della navigazione" iscrizione all’estero)
Art. 7
1. Ai fini dell'iscrizione nei registri previsti dall'art. 5 si prescinde dai requisiti di nazionalità di cui agli artt. 143,
158 e 159 del Codice della Navigazione, modificati con la legge 9 dicembre 1975, n.723(1)
(1) Gli artt. 143 e 159 del C.N. sono stati modificati dall’art. 7 della legge 27.2.1998 n. 30.
2. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei
registri di cui all'art. 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al
quale appartengono nei modi e nelle forme previste dalla legislazione dello Stato stesso o possono nominare un
proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna
possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.(1)
3. Nel caso il rappresentante scelto sia straniero, deve trattarsi di persona regolarmente soggiornante in Italia .
(1) L’art. 5 della legge 171\1989 stabilisce:
"1. Il cittadino straniero che acquista una imbarcazione o nave da diporto in Italia può chiedere alla competente autorità
marittima o della navigazione interna il rilascio di un ‘autorizzazione provvisoria alla navigazione.
2. L’autorità competente, previa visita di accertamento ai sensi dell’articolo 12 della legge 11.2.1971 n. 50 e successive
modificazioni ed integrazioni, rilascia l’autorizzazione di cui al comma 1, della durata non prorogabile di centottanta giorni,
attribuendo all’unità da diporto una sigla terminante con la bilatera "DE".
3. Per tutta la durata della validità dell’autorizzazione l’unità da diporto è considerata in temporanea importazione"
4. I cittadini italiani residenti all’estero che intendono iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei
registri di cui all’art. 5 devono eleggere domicilio in Italia.
Art .8
1. Le imbarcazioni da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita licenza, alla navigazione:
6
a) nelle acque interne senza alc un limite e in quelle marittime fino a sei miglia dalla costa;
b) nelle acque interne e in quelle marittime, senza alcun limite.
2. Le navi da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita licenza, alla navigazione nelle acque interne e in
quelle marittime senza alcun limite.
3. La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla lettera a), del primo comma, è
rilasciata dalle Capitanerie di Porto, dagli Uffici Circondariali Marittimi, dagli Uffici Locali Marittimi, dalle
Delegazioni di Spiaggia autorizzate dal Direttore Marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti
nonchè dagli uffici della motorizzazione civile.
4. Le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici marittimi possono navigare, senza che occorra altro
documento, nelle acque interne e le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici della motorizzazione civile
possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque marittime.
5. La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla lettera b), primo comma, è
rilasciata dalle Capitanerie di Porto, dagli Uffici Circondariali Marittimi, dagli Uffici Locali Marittimi, dalle
Delegazioni di Spiaggia autorizzate dal Direttore Marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti.
6. La licenza che abilita alla navigazione le navi da diporto è rilasciata dalle Capitanerie di Porto e dagli Uffici
Circondariali Marittimi.
___________________________________________________________________________________
______
Disposizioni integrative della legge 11.2.1971 n.50 e successive modificazioni, per le unità da diporto
munite di Marcatura CE di cui al Decreto legislativo 14.8.1996 n. 436 come modificato dal Decreto
legislativo 11.6.1997 n. 205 e dall’art. 12 della legge 30. 11.1998 n. 413..
Art. 12
Abilitazione alla navigazione
1. Le unità da diporto iscritte nei registri di cui all’articolo 11 sono abilitate alla navigazione con il rilascio di
apposita licenza a norma dell’articolo 13. L’abilitazione è determinata conformemente alla categoria di
progettazione,di cui all’allegato II, punto 1, indicata nella dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o dal
suo mandatario stabilito nel territorio comunitario per le seguenti specie di navigazione:
a) senza alcun limite per le unità appartenenti alla categoria di progettazione A);
b) di altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato) per le unità
appartenenti alla categoria di progettazione B);
c) litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso) per le unità
appartenenti alla categoria di progettazione C);
d) speciale per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a
0,5 metri, per le unità appartenenti alla categoria di progettazione D)";
2. Le unità da diporto iscritte nei registri di cui al comma 1. possono essere abilitate per una specie di navigazione
inferiore a quella di progettazione.
3. Le unità da diporto appartenenti alle categorie di progettazione A) e B), qualora rientranti nella categoria dei
natanti di cui all’articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, sono abilitate a navigare entro 12 miglia dalla
costa.
7
4. Le unità da diporto appartenenti alla categoria di progettazione C) e D) qualora rientranti nella categoria dei
natanti di cui all’articolo 13 della legge 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni, sono abilitate a
navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di appartenenza.
___________________________________________________________________________________
Art. 9
1. La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera a) dell'art.8 è conforme al
modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti(1).
(1) Con D.M. 10.1.1974 è stato approvato il modello di licenza.
2. La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera b) dell'art. 8 e la licenza che
abilita alla navigazione le navi da diporto sono conformi al modello approvato con decreto del Ministro della
marina mercantile (1).
(1). Con D.M. 17.11.1973 è stato approvato il modello di licenza.
3. La licenza di cui al primo comma della art. 8 è rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e
dell’ufficio d’iscri- zione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell’apparato motore
dell’imbarcazione o nave da diporto.
4. Oltre ai risultati degli accertamenti di cui all’art. 12 e alle condizioni di idoneità stabilite dall’art. 33, sulla licenza
sono annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di
garanzia sulle imbarcazioni e navi da diporto, ferma restando l'osservanza del disposto di cui agli artt. 249, 250,
251, primo comma, 252, 253, 254, 255, primo comma, e 257 del Codice della Navigazione(1).
(1) La circolare 252242 del 14.5.1997 della D.G. Naviglio reca disposizioni relative all "Art. 2688 C.C. - Effetti della mancanza della continuità
delle trascrizioni nei registri di pubblicità navale tenute dagli uffici marittimi"
5. Sia la licenza che gli altri documenti prescritti dalla presente legge debbono essere tenuti a bordo in originale.
Tuttavia, nelle navigazioni tra porti nazionali, può essere tenuta a bordo copia fotostatica dei documenti stessi
autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n.15, oppure da un ufficio marittimo o della
motorizzazione civile, secondo le disposizioni impartite dal Ministro della Marina Mercantile, di concerto con il
Ministro dei Trasporti, fermo restando l'obbligo di presentare successivamente l'originale alla competente autorità
marittima o della motorizzazione civile che ne faccia richiesta entro il termine da queste stabilito(1)
(1) Con D.M. 28.3.1977 sono state st abilite le modalità per l’autentica delle copie dei documenti da tenere a bordo delle unità da diporto -
___________________________________________________________________________________
Disposizioni integrative della legge 11.2.1971 n.50 e successive modificazioni, per le unità da diporto
munite di Marcatura CE di cui al Decreto legislativo 14.8.1996 n. 436 come modificato dal Decreto
legislativo 11.6.1997 n. 205 .
Art. 13
Licenza di navigazione e documentazione di bordo
1. La licenza che abilita le unità da diporto alla navigazione di cui all’articolo 12, lettere a), b) e c), è rilasciata
dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di
spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri per le navi minori e galleggianti.
2. La licenza che abilita le unità da diporto alla navigazione di cui all’articolo 12, lettera c) oltre che dagli uffici
marittimi indicati al comma 1, è rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile.
3. La licenza che abilita le unità da diporto alla navigazione di cui all’articolo 12 lettera d) è rilasciata dagli uffici
provinciali della motorizzazione civile.
8
4. Le unità da diporto munite di licenza rilasciata dall’autorità marittima possono navigare anche nelle acque
interne e le unità da diporto munite di licenza rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile, qualora
appartenenti alle categorie di progettazione A), B), C) e D), possono navigare anche nelle acque marittime.
5. Per le unità da diporto, i cui proprietari all’atto della prima iscrizione nei registri presentino il titolo di proprietà di
cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), in corso di registrazione, è rilasciata una licenza di navigazione provvisoria
avente validità non superiore a novanta giorni. I modelli delle licenze di cui ai commi 1 e 3 e della licenza
provvisoria sono stabiliti con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.(1)
(1) Con D.M. 16.12.1998 sono stati approvati i nuovi Modelli di licenza (provvisoria e definitiva) per le unità munite di "Marcatura CE".
6. Le unità da diporto, munite di marcatura "CE" di conformità, rientranti nella categoria dei natanti di cui
all’articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, nel corso della navigazione devono avere a bordo il manuale del
proprietario di cui all’allegato II, punto 2.5.
Art. 10
L’art. 10 è stato abrogato dall’art.9 della legge 193\1986.
L’art.9 della legge 193\1986 stabilisce inoltre "Non si applica alle imbarcazioni e alle navi da diporto il disposto di
cui all’art. 304 del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato
con Decreto del Presidente della Repubblica 15.2.1952 n. 328".
Art. 11
1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri di cui all'art.5 della presente legge espongono la
bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal relativo numero
progressivo di iscrizione.
2. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o nave da diporto anche con un nome che deve
essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo circondario marittimo o ufficio della motorizzazione.
Art .12
1. L'abilitazione delle imbarcazioni da diporto alla navigazione entro i limiti di cui all'art.8 lettera a) è stabilita dal
Capo del Circondario Marittimo o da un funzionario da lui delegato ovvero dagli uffici della motorizzazione civile
previa visita di accertamento effettuata con l'osservanza delle norme tecniche e delle direttive emanate dal
Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti. (1)
(1) Note: a) con D.M. 8.8.1977 sono state emanate le direttive per l’effettuazione delle visite ai fini dell’abilitazione alla navigazione delle
unità da diporto.
b) Il Regolamento recante norme di sicuresza per la navigazione da diporto è stato approvato con D.M. 5 ottobre 1999 n. 478.
2. L'abilitazione delle navi da diporto e delle imbarcazioni nei casi non contemplati dal precedente comma è
stabilita dal Capo del Circondario Marittimo o da un funzionario da lui delegato, assistito, quando occorra, da un
ingegnere o un perito del registro italiano navale.
3. La prima visita periodica per le navi e le imbarcazioni abilitate alla navigazione oltre le sei miglia e' effettuata
dopo otto anni dall'iscrizione; per le imbarcazioni non abilitate alla navigazione oltre le sei miglia è effettuata
invece dieci anni dopo l'iscrizione. Per entrambi i tipi di unità le successive visite periodiche sono effettuate ogni
cinque anni.
4. Le visite occasionali sono effettuate quando, a seguito di danni subiti da imbarcazione o nave da diporto, o per
mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilità o di
sicurezza.
9
5. Ricorrendo le circostanze indicate nel quarto comma, il proprietario ha l'obbligo di chiedere l'effettuazione delle
visite periodiche o di quelle occasionali all’autorità' marittima o della navigazione interna presso cui l'unità è
iscritta o a quella nella cui giurisdizione essa si trova.
6. Per le opportune annotazioni sulla licenza, copia del verbale delle visite sarà trasmesso, a cura dell'organo
tecnico che le ha effettuate, all'ufficio d'iscrizione dell'imbarcazione stessa.
7. Ove si tratti di imbarcazione prodotta in serie il cui prototipo sia stato omologato, l'abilitazione alla navigazione
viene stabilita nella stessa sede dell'omologazione, salvo accertamenti delle annotazioni di sicurezza.
___________________________________________________________________________________
______
Disposizioni integrative della legge 11.2.1971 n.50 e successive modificazioni, per le unità da diporto
munite di Marcatura CE di cui al Decreto legislativo 14.8.1996 n. 436 come modificato dal Decreto
legislativo 11.6.1997 n. 205 .
Art. 14
Visite di idoneità e di sicurezza
1. La prima visita periodica per le unità da diporto di prima commercializzazione, munite di certificato CE di
conformità, appartenenti alle categorie di progettazione A) e B), è effettuata dopo 8 anni dall’iscrizione; per le
unità da diporto appartenenti alle categorie di progettazione C) e D) è effettuata dopo 10 anni dall’iscrizione. Le
successive visite periodiche sono effettuate ogni 5 anni.
2. Le visite occasionali sono effettuate quando, a seguito di danni subiti o per mutamenti apportati allo scafo o
all’apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilità o di sicurezza.
3. Le visite periodiche e occasionali sono dirette ad accertare la permanenza dei requisiti di cui all’attestato di
certificazione CE.
4. Per le unità da diporto munite di marcatura CE di conformità, l’ufficio competente all’atto della prima iscrizione
provvede al rilascio del certificato di sicurezza per il periodo indicato al comma 1, annotandone gli estremi sulla
licenza di navigazione.
5. Alla conferma della validità e al rinnovo del certificato di sicurezza provvede la competente autorità marittima o
della motorizzazione civile sulla base delle certificazioni di visita di idoneità e di sicurezza, rilasciate dall’ente
tecnico.
Art . 13
1. Sono natanti:
a) le unità da diporto a remi;
b) le unità da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7.50 se a motore e a metri 10 se a
vela, anche se con motore ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuoritutto non superiore a metri 10.
La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto
estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme
poppiere, le falchette e similari.
2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di cui all'art. 5 e della relativa licenza.
10
3. I natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa, salvo quelli indicati nel comma seguente.
L’art 19 del Decreto legislativo14.8.1996 n. 436 come modificato dall’art. 5 del Decreto legislativo
11.6.1997 n. 205 stabilisce "I natanti da diporto di cui all’art. 13 della legge sulla nautica da diporto,
riconosciuti idonei dall’ente tecnico per la navigazione senza alcun limite e muniti di certificato di
omologazione e di dichiarazione di conformità al prototipo, possono navigare entro dodici miglia dalla
costa. Analogamente possono navigare entro tale limite le unità costruite in singolo esemplare se munite
della certificazione di idoneità rilasciata dall’ente tecnico. Durante la navigazione copia delle
certificazioni deve essere tenuta a bordo".
4. I natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, scooters acquatici, mezzi
similari a natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, possono navigare entro il limite di
un miglio dalla costa. L'Autorità Marittima può estendere o ridurre detto limite in relazione a particolari condizioni
locali.
La navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto denominate acqua scooters o moto d'acqua e mezzi similari
sono disciplinate con ordinanze delle competenti autorità marittime o della navigazione interna.
5. I natanti indicati nel presente articolo sono soggetti alle determinazioni dell'Autorità competente per quanto
attiene i limiti di velocità e le zone dello specchio acqueo nelle quali non è cons entita la navigazione.
6. Con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione vengono stabilite le norme tecniche per
determinare il numero massimo delle persone trasportabili, il numero minimo delle persone componenti
l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo, nonché la potenza minima e massima dei motori installabili a
bordo di detti natanti, in base al loro dislocamento ed alle altre caratteristiche strutturali(1).
(1) Il relativo decreto non è stato emanato.
Art. 14
1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalla
Lega navale italiana, dalla Federazione italiana vela, dalla Federazione italiana motonautica e dai circoli nautici
affiliati alle predette federazioni, le imbarcazioni di cui all'articolo 8, anche se sprovviste di licenza, ed i natanti
ammessi a parteciparvi, possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.
2 . Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma precedente durante gli
allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al quarto comma dell'art. 13 per i quali è necessaria apposita
autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima.
3. Nel corso degli stessi, deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità
non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trova la sede del circolo, da
cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.
4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per
l'organizzazione dell'attività sportiva della Lega e delle Federazioni suddette.
Art. 15.
1. Ai motori amovibili di qualsiasi potenza da applicare sulle unità da diporto e a quelli entrobordo da installare sui
natanti di cui all’articolo 13, è rilasciato un certificato per l'uso nel quale sono indicati i dati identificativi e quelli
relativi all'omologazione o al collaudo(1).
(1) Con D.M. 21.9.1994 n.664 è stato approvato il regolamento per l’accertamento della potenza massima di esercizio dei motori delle unità
da diporto.
11
2. Il certificato per l’uso del motore rilasciato dal Capo del circondario marittimo è valido anche per le acque
interne, e quello rilasciato dalla Direzione Compartimentale della Motorizzazione civile è valido anche per le acque
marittime; esso è conforme al modello approvato con decreto del Ministro per la Marina Mercantile di concerto
con il Ministro dei Trasporti e l'Aviazione civile.(1)
(1) Con D.M.1.7.1983 è stato approvato il modello del certificato d’uso del motore. La circolare della D.G. Naviglio n. 260705 dell’11.5.1995
reca le direttive per il rilascio del certificato d’uso del motore
Art. 16
1. Ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini ed alle aziende di vendita può essere rilasciata dal Capo del
Circondario Marittimo o dalla Direzione Compartimentale della motorizzazione civile, nei limiti delle rispettive
competenze stabilite dall'art.8, l'autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di
trasferimento. L'atto di autorizzazione vale a tutti gli effetti come documento di bordo(1).
(1) -Con D.M. 19.11.1992 n. 566 è stato approvato il regolamento recante le norme per l’autorizzazione alla navigazione temporanea.
(Sulla materia vedi anche la circolare n. 260625 del 19.4.1995 della D.G. Naviglio)
1.bis. L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta dal titolare o da
persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione medesima, che siano
abilitati, se richiesto, al comando o alla condotta di quella determinata unità.
Art. 17
1. Le imbarcazioni e le navi da diporto per le quali il procedimento d'iscrizione nei registri di cui all'art.5 non sia
ancora concluso, possono essere abilitate alla navigazione marittima ed a quella interna, nei limiti fissati dal
precedente articolo 8, dai rispettivi uffici d'iscrizione.
2. Il periodo di validità della licenza provvisoria non può essere superiore a sei mesi.
CAPO IV - COMANDO E CONDOTTA DI NATANTI, IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO
Gli articoli 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 sono stati abrogati dall’art. 33 del D.P.R. n. 431 del 9.10.1997.
Art. 29
1. Il comma 1 dell’art. 29 è stato abrogato dall’art. 33 del DPR 431/1997
2. Chiunque assume il comando o la condotta di unità da diporto con abilitazione la cui validità sia scaduta, è
soggetto alla sanzione amministrativa di cui all' articolo 39, secondo comma, della presente legge.
3° e 4° comma dell’art. 29: sono stati abrogati dall’art. 33 del DPR.431/1997
Gli articoli 30, 31 e 32
sono stati abrogati dall’art. 33 del DPR 431/1997
CAPO V - COMANDANTE ED EQUIPAGGIO DELL'IMBARCAZIONE E DELLA NAVE DA DIPORTO
Art. 33
1. L'autorità che abilita alla navigazione l'imbarcazione e la nave da diporto stabilisce ed annota, sulla licenza di
cui all'art.8, al momento del suo rilascio, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio, nonchè il
numero massimo delle persone trasportabili, sulla base delle norme tecniche emanate con decreto del Ministro
della Marina Mercantile, di concerto con il Ministro dei Trasporti.(1
(1) Il relativo decreto non è stato emanato
12
Art. 34.
1. Quando, a giudizio dell'autorità marittima o della motorizzazione civile, le sistemazioni di bordo lo consentono, il
comando o la condotta delle imbarcazioni da diporto e la condotta del motore possono essere
contemporaneamente assunti da una sola persona.
Art. 35.
1. I servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti dalle persone imbarcate in qualità di
passeggeri, anche se non cittadini italiani, purchè abbiano compiuto il 16° anno di età, per i servizi di coperta,
camera e cucina, ed il 18° anno di età, per i servizi di macchina.
2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e
della navigazione interna.
3. I servizi complementari di bordo possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualità
di passeggeri, anche non cittadini italiani, purché abbiano compiuto il 16° anno di età.
Art. 36.
1. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di
imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi di una delle abilitazioni previste dall'art.20, (ora artt. 3 e 4 del
regolamento sulle patenti) non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal
Codice della Navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.
Art. 37.
1. I nominativi del personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna, arruolato sulle
imbarcazioni e sulle navi da diporto sono trascritti su apposito documento conforme al modello approvato con
decreto del Ministro per la Marina Mercantile, di concerto con il Ministro dei Trasporti e l'Aviazione Civile.(1)
(1) Con D.M. 20.3.1973 è stato approvato il modello di documento per le navi e le imbarcazioni da diporto .
Alle unità impiegate in attività di noleggio deve essere rilasciato il "ruolino equipaggio". (Vd.circolare n. 262584 del 14.4.1997 della D.G.
Naviglio)
Art. 38
1. Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto
equipollente dallo stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza, possono comandare o condurre, purchè a
titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri di cui all'art.5, entro i limiti della abilitazione
medesima.
2. Il titolo o documento di cui al comma precedente deve essere tenuto a bordo.
3. Per gli stranieri si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare o condurre una unità iscritta, qualora
esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità, da cui risulti che la legislazione del paese non
prevede il rilascio di alcuno dei menzionati titoli di abilitazione o il possesso di altro documento sostitutivo ai detti
fini.
CAPO VI - DISPOSIZIONI PENALI
Art. 39.
13
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi assume o ritiene il comando o la condotta di unità da diporto
senza la prescritta abilitazione è punito con l'arresto da cinque giorni a sei mesi, o con l'ammenda da lire un
milione a lire due milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti segnalati di interdizione alla navigazione è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a lire due milioni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi una disposizione della presente legge o un
provvedimento emanato dall'autorità competente in base alla presente le gge è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire un milione. (°)
(°) Nota: L’art. 18 - comma 1 - della legge 7 dicembre 1999 n. 472 stabilisce: "I proventi contravvenzionali previsti dalla legge 26 gennaio
1865 n. 2134, derivanti dall’accertamento delle violazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, non sono soggetti a
riparto".
ART.40(1)
1. Nelle contravvenzioni per le quali si debba applicare la sola pena dell'ammenda prevista dall'art.39, prima che il
decreto di condanna sia divenuto esecutivo o, quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattito
innanzi all'autorità giudiziaria di primo grado, il contravventore, qualora non sia recidivo, può presentare domanda
di oblazione al comandante del porto o al direttore compartimentale della motorizzazione civile per l'accertata
infrazione.
2. Il comandante del porto o il direttore compartimentale della motorizzazione civile, ricevuta la domanda di
oblazione, richiede, qualora occorra, gli atti del procedimento all'autorità giudiziaria e determina, discrezionalmente,
ed entro i limiti dell'ammenda stabilita dall'articolo precedente, la somma che l'istante deve pagare per l'oblazione
e per le spese fissando il termine entro il quale il pagamento deve essere eseguito, sotto pena di decadenza dal
beneficio dell'oblazione.
3. Il provvedimento del comandante del porto o del direttore compartimentale della motorizzazione civile è
notificato o comunicato verbalmente all'interessato. Nel caso di comunicazione verbale, il funzionario che vi ha
proceduto ne fa attestazione sull’originale del provvedimento.
4. Il pagamento della somma stabilita per la oblazione e per le relative spese, eseguito nel termine prescritto,
estingue il reato.
(1) Con sentenza della Corte Costituzionale 7.7.1976 n. 164 è stata dichiarata l’incostituzionalità della competenza del comandante del porto.
CAPO VII - REGIME TRIBUTARIO
Art. 41
(L’art. 41 è stato abrogato dall’art. 15 del D.P.R. 26.10.1972 n. 641 )
Art. 42(°)
(L’art. 42 è stato abrogato dall’art. 15 del D.P.R. 26.10.1972, n.641 )
(°) La disciplina sulle tasse di concessioni governative per le patenti nautiche è prevista nel Decreto del Ministero delle Finanze in data 28
dicembre 1995 Titolo V art. 16 (G.U 303 del 30.12.1995)
Art. 43
(1) L'art.52 della legge 9.2. 1963, n.82, è sostituito dal seguente:
Art. 52 (tassa di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni relative alla navigazione da
diporto).- L'ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni riguardanti la navigazione da diporto è
subordinata al pagamento di una tassa: (1)
a) di £.25.000 se l'abilitazione concerne il comando o la condotta di imbarcazione da diporto;
14
b) di £.125.000 se l'abilitazione concerne il comando di navi da diporto;
c) di £.7.500 se l'abilitazione concerne la condotta di motori.
(1) Gli importi sono stati aumentati del 150% dall’art. 7 della legge 6.8.1991 n. 255
Art. 44
1. Per le prestazioni e i servizi da richiedere agli organi competenti gli interessati sono tenuti al pagamento dei
diritti e dei compensi previsti nella tabella annessa alla presente legge.
2. Le modalità di pagamento e riscossione dei diritti e dei compensi di cui al comma precedente saranno stabilite
dal regolamento di attuazione della presente legge.
3. I diritti ed i compensi previsti dalla tabella D ai numeri 5, 6, 7 e 8 del D.L. 31 luglio 1954, n. 533, convertito
nella legge 26 settembre 1954 n.869, per la navigazione marittima, e dalla tabella VI/A, allegata al D.L. 21
dicembre 1966, n.1090, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n.14(1), per la navigazione interna, non si
applicano in materia di navigazione da diporto.
(*) Modificata con legge 1.12.1986 n.870 (SO.GU 291|1986)
4 Per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro Italiano Navale, secondo le norme vigenti, le tariffe per
l'intervento dello stesso sono approvate con decreto del Ministro della Marina Mercantile. Tali spese sono a
carico degli interessati. Per le operazioni previste dalla tabella allegata alla presente legge, i tributi in essa stabiliti
sono ridotti della metà se è richiesto l'intervento del Registro Italiano Navale.
CAPO VIII - DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI
Art. 45
(L’art. 45 è stato abrogato dall’art. 24 della legge 26 aprile 1986 n. 193)
Art. 46 .
1. Alle imbarcazioni da diporto non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 274, 275, 276 e 277 del codice della
navigazione.(1)
2. Ai natanti da diporto indicati all'art. 13 non si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 232 a 375 del codice
della navigazione.
(1) - L’art. 15 -comma 3bis -della legge 23.12.1996 n. 647 stabilisce: " Gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione non si applicano alle
unità da diporto"
Art. 47.
1. La responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei natanti e delle imbarcazioni di cui all'articolo
precedente è regolata dall'art.2054 del codice civile.
2. Si applica la prescrizione stabilita dal secondo comma dell'art.2947 dello stesso codice.
Art. 48.
1. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n.990, si estendono a tutte le imbarcazioni da diporto quali definite
dall' art. 1, quarto comma, della presente legge, escluse le imbarcazioni a remi e a vela non dotate di motore
ausiliario, e comprese invece le imbarcazioni indicate all'art. 401 del regolamento di esecuzione al codice della
navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328.
2. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n.990, si applicano ai motori amovibili di potenza superiore a 3
cavalli fiscali, previsti dall'art. 15 della presente legge, indipendentemente dall'imbarcazione alla quale vengono
applicati.
15
3. La disposizione dell'art.6 della legge 24 dicembre 1969, n.990, è estesa ai motori muniti di certificato di uso
straniero o di altro documento equivalente, emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali
nazionali.(1)
(1) La circolare n. 261016 del 21.5.1993 della D.G. Naviglio, reca disposizioni sulla "carta verde"
Art. 49.
1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto
ricetrasmittente in radiofonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dalla autorità competente.
(2). Tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore ai 24 metri, abilitate alla navigazione oltre le sei
miglia dalla costa, devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente a onde metriche (VHF), secondo
le norme stabilite dall’autorità competente.
(3). Gli organi ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto, che non vengano utilizzati per traffico di
corrispondenza pubblica, non hanno l’obbligo di essere affidati in gestione a una società concessionaria e di
corrispondere il relativo canone. Gli apparati ricetrasmittenti impiegati a bordo delle unità da diporto che non
effettuano traffico di corrispondenza pubblica sono esonerati dalle ispezioni ordinarie. I medesimi apparati quando
di tipo portatile e muniti di omologazione sono esenti dal collaudo e dalle ispezioni periodiche.
(Il comma (4) è stato abrogato dall’art. 14 - comma 1 - della legge 30.11.1998 n. 413)
2. Le unità da diporto devono essere dotate dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte per la
distanza dalla costa ove la navigazione è effettivamente svolta.
CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Gli articoli 50 e 51
sono stati abrogati dall’art. 33 del DPR n.431/1997
Art. 52.
(L’art. 52 è stato abrogato dall’art. 16 della legge 6.3.1976 n. 51)
Art. 53.
1. Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge l'importazione dall'estero di imbarcazioni e
navi da diporto battenti bandiera straniera da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge medesima è
consentita, in deroga alle norme vigenti, franco valuta e previo pagamento di una tassa fissa pari all'uno per cento
del valore corrente, sostitutiva di ogni altra tassa od imposta.
Art. 54.
1 Le disposizioni della presente legge che richiedano, per la loro applicazione, l'emanazione di norme esecutive,
non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono state emanate.
2. Le norme di esecuzione saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la Marina Mercantile, di concerto con il
Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
Art. 55.
1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni contrarie ed incompatibili con la
medesima.
___________________________________________________________________________________
______
Norme integrative in materia doganale introdotte dall’art. 20 della legge 6 marzo 1976 n. 51
16
Il secondo comma dell’articolo 254 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato
con Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:
" La precedente disposizione è applicabile alle navi militari italiane solo quando debbono recarsi in crociera fuori
del mare territoriale. E’ altresì applicabile alle unità italiane e straniere da diporto, a condizione che siano in
partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un porto estero e a condizione che la
partenza avvenga entro le otto ore successive all’imbarco e sia annotata sul giornale nautico e che, in caso di
rientro in un porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante il visto apposto sul giornale
nautico dall’Autorità marittima estera; qualora le predette condizioni non si verifichino, i benefici già accordati si
intendono revocati e si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi finanziarie"
(Sulla materia si richiama la circolare n. 265658 del 5 giugno 1976 della D.G.Naviglio)
__________________________________________________________________________________
Norme integrative in m ateria di nautica da diporto introdotte con legge 26 aprile 1986 n. 193
...... omissis ........
Art. 28
Il proprietario che intende alienare o trasferire all’estero l’imbarcazione da diporto di sua proprietà, deve
ottenere dall’ufficio di iscrizione dell’unità il preventivo nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale che è
rilasciato previo accertamento dell’inesistenza di diritti reali di garanzia o della avvenuta estinzione degli stessi.
Successivamente all’avvenuta vendita o trasferimento all’estero dell’imbarcazione da diporto, la stessa viene
cancellata dai registri nazionali. (1)
(1) Sulla materia si richiama la circolare n. 2510368 del 12.9.1987 della D.G. Naviglio.
___________________________________________________________________________________
Norme transitorie in materia di nautica da diporto introdotte con D.L.16.6.94 n.378 convertito con legge 8.8.94 n°
498
Art. 2bis
Disposizioni per la navigazione in acque interne
1. Per la navigazione in acque interne, alle imbarcazioni si applicano le disposizioni di legge e di regolamento
previsti per i natanti.
Art. 3.
Omissis.......................
3. Le unità da diporto di lunghezza fuori tutto maggiore di metri 7.50 se a motore o di metri 10 se a vela e i
motovelieri di lunghezza fuori tutto maggiore di metri 10, se non iscritti, devono essere iscritti nei registri tenuti
dalle autorità locali di cui all'art. 5 della legge 11 Febbraio 1971, n° 50 e successive modificazioni e integrazioni,
entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino alla data di iscrizione le unità di cui trattasi continuano ad essere assoggettate alle disposizioni della
precedente normativa, a condizione che venga tenuta a bordo una dichiarazione autenticata del costruttore,
dell'importatore o del rivenditore o un atto notorio del proprietario dai quali si evinca, in modo inequivocabile, che
l'immissione nel possesso dell'unità è avvenuta in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.
4. I proprietari delle unità da diporto di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a metri 7.50 se a motore o a metri 10
se a vela o di motovelieri di lunghezza inferiore a metri 10 possono, se iscritte, chiederne la cancellazione dai
pubblici registri, mediante domanda presentata all'organismo competente con effetto dalla data di presentazione
della domanda stessa(1)
(1) La firma pùo essere autenticata dall’ufficio a norma dell’art. 2 - comma 11 - della legge 15.5.1997 n. 127 come modificata dalla legge
16.6.1998 n. 191) ovvero con le modalità previste dalla legge 4.1.1968 n.15.
5. I proprietari delle unità da diporto classificate motovelieri possono chiedere l'aggiornamento dell'iscrizione e le
relative annotazioni sulla licenza di navigazione, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
17
6. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda inferiore alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto
superiore a 24 metri, devono richiedere, all'autorità presso la quale sono iscritte, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il passaggio dell'iscrizione dai registri delle
imbarcazioni da diporto a quello delle navi da diporto e il rilascio di una nuova licenza di navigazione.
7. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto
pari o inferiore a 24 metri, devono richiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, all'ufficio di iscrizione il passaggio dell'iscrizione dai registri delle navi da diporto
a quello delle imbarcazioni e il rilascio di una nuova licenza di navigazione.
8. I proprietari di unità le quali a norma del presente decreto transitano da una categoria superiore a una
inferiore, che hanno già corrisposto l'importo della tassa di stazionamento per l'anno 1994, non possono richiedere
la restituzione delle somme versate in eccedenza.
9. I proprietari o possessori di unità, le quali a norma del presente decreto transitano da una categoria inferiore a
una superiore, devono corrispondere l'importo della tassa di stazionamento prevista, per quest'ultima categoria a
partire dal 1° Gennaio 1995.
10. Per le abilitazioni di cui all'articolo 20 della legge 11 Febbraio 1971, n° 50, come integrato dal comma 4
dell'articolo 2, che hanno, per decorrenza decennale o quinquennale dal momento del rilascio o dell'ultima
revisione, cessato di avere validità in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, deve essere
richiesta, agli uffici competenti, la convalida entro il 31.12.1994. (1)
(1) Le circolari n. 261294 del 17.6.1994 e 261674 del 16.8.1994 della D.G. Naviglio recano disposizioni di attuazione del provvedimento.
10-bis. I possessori di motori per unità da diporto aventi potenza attestata sul libretto d'uso pari o inferiori a 18,4
KW o a 25 CV e cilindrata superiore a quella prevista dall'articolo 18, primo comma, della legge 11 Febbraio
1971, n° 50, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, ma che, per avvenuta alterazione del
motore e in particolare del relativo impianto di alimentazione, abbiano potenza superiore a quella attestata,
possono produrre all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessioni ovvero all'autorità
marittima che ha rilasciato la documentazione attestante la potenza del motore apposita istanza a sanatoria della
propria posizione, per chiedere, previo accertamento dell'ente tecnico, il rilascio di un nuovo certificato. In attesa
del predetto accertamento, il certificato può essere rilasciato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio da parte dell'interessato attestante l'effettiva potenza del motore. La dichiarazione deve essere
accompagnata da copia del certificato del motore in possesso dell'interessato, nonché dell'attestazione del
pagamento di una tassa annua di £ 125.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, da versare all'entrata
del bilancio dello Stato, per il 1994 contestualmente all'istanza e per gli anni successivi entro il 31 Dicembre di
ciascun anno. Nella causale di versamento saranno riportate le caratteristiche e la matricola del motore nonché la
dizione "riassestamento potenza". Copia del bollettino di versamento e dell'istanza, vistata dall'autorità alla quale
essa è stata presentata, sarà custodita dall'interessato unitamente alla documentazione del motore, costituirà nel
suo insieme documentazione sostitutiva e permetterà di circolare per il periodo massimo di quattro anni dalla data
della dichiarazione stessa in attesa del rilascio della nuova certificazione. Per la conduzione delle unità da diporto
spinte da motore di cui al presente comma sussiste obbligo della patente e, con effetto dal 1° Gennaio 1995, se
dovuto, il rispetto di quanto sancito dal comma 3-ter dell'articolo 17 della legge 16 Marzo 1976, n° 51, introdotto
dal comma 2 del presente articolo. Le modalità e i termini tecnici delle singole operazioni di collaudo di cui al
presente comma saranno stabiliti con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. (1)
(1) Le modalità per il riaccertamento della potenza dei motori sono state stabilite con D.M. 1.6.1996 n. 366. Si richiamano anche le circolari
n. 11101 del 24.7.1995 del Ministro Trasporti e navigazione (G.U. 175\95) e n. 261294 del 17.6.1994; n. 261674 del 16.8.1994 e n. 262378
del 9.11.1995 della D.G. Naviglio
18
___________________________________________________________________________________
_____
Norme integrative in materia di nautica da diporto introdotte con d.l. 21.10.1996 n. 535 convertito con legge 23.12. 1996
n. 647.
.....omissis .....
Art. 10
"Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque
marittime e interne"
1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con
regio decreto 30 marzo 1942 n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore
per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da
diporto adibite al noleggio nelle acque interne.
2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio
occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di età;
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla
costa di cui all’articolo 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni, ovvero
dell’abilitazione al comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo, in corso di
validità e conseguite da alme no tre anni;
c) essere in possesso del certificato limitato RFT;
d) non avere riportato condanne per i reati di cui all’articolo 238, primo comma, n.4, del regolamento per
l’esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952
n. 328;
e) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare.
3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque
interne occorrono i seguenti requisiti:
a) avere compiuto i 21 anni di età;
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla
costa, di cui all’articolo 20 della legge 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, in corso
di validità e conseguite da almeno tre anni;
c) non avere riportato condanne per i reati di cui all’articolo 49, primo comma, n. 4, del regolamento per la
navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949 n. 631;
d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante:
4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al
comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la
navigazione nelle acque marittime senza alcun limite dalla costa, nonché nelle acque interne.
5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita
al comando delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la
navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa.
6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e
dei titoli professionali della navigazione interna, per i servizi di coperta, di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134
19
del codice della navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, nei limiti
di navigazione stabiliti per ciascun titolo;
7. Il titolo professionale è rilasciato dal capo del circondario marittimo di iscrizione per la gente di mare e
dall’ufficio di iscrizione per il personale della navigazione nelle acque interne. Restano validi i titoli professionali di
conduttore di imbarcazioni da diporto rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.(1)
(1) Con D.M. 14.3.1997 (G.U.80\97) è stato stabilito il modello del titolo professionale di "conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al
noleggio"
8. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di unità da diporto si intende:
a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all’altra per un
dato periodo di tempo l’unità da diporto. L’unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con
essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;
b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga
a compiere con l’unità da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la
navigazione ordinata dall’altra parte alle condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di dodici
passeggeri escluso l’equipaggio. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze
resta anche l’equipaggio.
9. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare l’unità in perfetta efficienza completa di tutte le dotazioni di
sicurezza e coperta dall’assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969 n. 990, e successive modificazioni ed
integrazioni. In caso di noleggio l’assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli
infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni ed ai massimali
previsti per la responsabilità civile.
10. L’utilizzazione dei natanti da diporto di cui all’articolo 13 della legge 11 febbraio 1971 n. 50, e successive
modificazioni, per l’esercizio della locazione e del noleggio per finalità ricreative nonchè per gli usi turistici di
carattere locale è disciplinata, anche per quanto concerne i requisiti della loro condotta, con provvedimenti delle
competenti autorità marittime o locali.(1)
(1) La circolare n. 262584 del 14.4.1997 della D.G. Naviglio (G.U. 135\1997) reca direttive di attuazione del provvedimento.
11. L’articolo 15 della legge 5 maggio 1989 n. 171, è sostituito dal seguente:
"1. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo 1 della legge 11 febbraio 1971 n. 50, e
successive modificazioni e integrazioni, le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto possono essere utilizzate
mediante contratti di locazione o di noleggio".
2. L’utilizzazione dell’unità da diporto per finalità di locazione e noleggio è annotata nei registri di iscrizione
delle unità da diporto, con l’indicazione dei soggetti, ditte individuali o società, esercenti l’attività di locazione
noleggio e degli estremi della loro iscrizione nei registri delle imprese della competente camera di commercio
industria, artigianato ed agricoltura.
Gli estremi della annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione" (1)
(1) La circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 262584 del 14 aprile 1997 (G.U. 135\1997) reca le direttive per l’esercizio
dell’attività di locazione e noleggio.
12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 settembre 1994 n. 731 è abrogato.
13. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988
n. 400, sono emanati uno o più decreti per la disciplina delle condizioni di sicurezza delle unità da diporto utilizzate
in attività di noleggio, nonché per la attuazione delle disposizioni del presente articolo (1)
20
(1) i relativi decreti non sono stati ancora emanati.
_______________________________________________________________________________________________
___
ALLEGATO
TABELLA DEI TRIBUTI PER LE PRESTAZIONI ED I SERVIZI RESI DAGLI ORGANI COMPETENTI IN MATERIA DI
NAVIGAZIONE DA DIPORTO
1) Visite di accertamento e stazzatura imbarcazioni di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza £. 30.000
2) Visite di accertamento e stazzatura navi di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza £. 60.000
3) Stazzatura o ristazzatura imbarcazioni e navi e rilascio certificazioni £. 5.000
4) Visite periodiche ed occasionali imbarcazioni (Ridotta alla metà ai sensi della legge 50/71 art. 44- comma 4). £. 5.000
5) Visite periodiche ed occasionali navi (Ridotta alla metà ai sensi della legge 50/71 art. 44 - comma 4). £.
15.000
6) Omologazione prototipi navi ed imbarcazioni e rilascio certificati di omologazione £. 100.000
7) Rilascio licenze £. 2.000
8) Aggiornamento licenze £. 5.000
9) Omologazione prototipi motori e rilascio certificato di omologazione £.
100.000
10) Collaudo di motore non omologato £. 20.000
11) Rilascio certificato uso dei motori £. 2.000
12) Aggiornamento certificato uso dei motori £. 5.000
13) Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni £ . 5.000
14) Esami per il conseguimento dell’abilitazione al comando di navi £. 30.000
15) Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori £. 10.000
16) Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione,prima iscrizione,trasferimento) £. 2.000
17) Rinnovo licenze £. 2.000
18) Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione
Iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di un documento £. 2.000
19) Rilascio di un duplicato £. 2.000
20) Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione £. 2.000
Con Decreto del Ministro della Marina Mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei Trasp orti e con il Ministro del Tesoro, la misura dei
tributi indicati nella presente tabella può essere modificata in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita.
______________________________________________________________________________________________________________
______________
ALLEGATO 1
(previsto dall’articolo 7)
21
TABELLA D - ALLEGATO 1 - TRIBUTI SPECIALI PER I SERVIZI RESI DAL MINISTERO DELLA MARINA
MERCANTILE
Introdotti con legge 6 agosto 1991 N. 255 .....estratto...
_______________________________________________________________________________________________
________________________ ___
Oggetto Tariffe Annotazioni
_______________________________________________________________________________________________
___
1. ..iscrizione di navi, unità da pesca e da diporto
(compresi i passaggi di proprietà). L. 120.000
2. Visite di sicurezza, di idoneità e tecnico-sanitarie
(comprese le unità da diporto) L. 100.000 Riduzione del 50% per le
navi inferiori alle 250 t.s.l.
3° e 4° comma . ...omissis_
____________________________________________________________________________
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVE ALLE UNITA’ DA DIPORTO
Art. 14 della legge 5.5.1989 n. 171
( modificato dal D.L. 151\1991, convertito con legge 12.7.1991 n. 202, e successivamente dall’art. 17 - 2° comma - dal D.L.
22.5.1993 N.155 - che ha aumentato le tariffe del 50%)
1. Agli atti di natura traslativa o dichiarativa, aventi per oggetto le unità da diporto, di cui all’articolo 1 della legge 11 febbraio
1971 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 , parte prima, della tariffa
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986 n. 131.
2. All’articolo 7, parte prima, della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato
con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, la lettera f), introdotta dall’articolo 14, comma 2, della legge 5 maggio 1989 n. 171, è sostituita
dalla seguente:
f) unità da diporto:
1) natanti:
a) fino a sei metri fuori tutto ................................................................... ................. .L. 105.000
b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto......................................................................" 210.000
2) imbarcazioni:
a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto .............................................................. " 600.000
b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto..................................... ..................... ." 900.000
c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto.........................................................." 1.200.000
d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto ............................................................" 1.500.000
3) navi .........................................................................................................................." 7.500.000
_______________________________________________________________________________________________
____
Bollo sulla patente nautica
- Art. 11 Legge 23 dicembre 1999 n. 488 - Disposizioni fiscali per il settore della nautica -
1. E’ soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al
comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi, e di navi da diporto prevista
22
dalll’articolo 16 della nuova tariffa delle tasse di concessioni governative introdotta con decreto del Ministro dellle
finanze del 28 dicembre 1995 (G.U.303 del 30.12.1995)
Testo coordinato della normativa che disciplina la tassa di stazionamento
(Aggiornato al 1° gennaio 2000)
L’articolo 13 della legge 5 maggio 1989 n. 171 (come da ultimo modificato dall’art. 11 della legge 23 dicembre
1999 n. 488 - S.O G.U. n. 302\99) stabilisce quanto segue:
1. L’articolo 17 della legge 6 marzo 1976 n. 51, come sostituito dall’art. 2 della legge 20 aprile 1978, n. 153, è
sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono
soggetti al pagamento della tassa di stazionamento annuale (°)
Il comma 2, dell’art. 13 della legge 5 maggio 1989, come s ostituito prima dall’art. 8 del D.L. 13 maggio 1991 n.. 151, convertito con legge
12 luglio 1991 n. 202, e successivamente modificato (nelle tariffe) dall’art. 3 del D.L. 16 giugno 1994 n. 378, convertito con legge 8 agosto
1994 n. 498 e da ultimo dall’art.11 - comma 2 - della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (finanziaria anno 2000), stabilisce:
2. L’importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato sommando all’importo fisso di lire 360.000 le
seguenti somme:
a) L. 1.500 per ogni cm. eccedente metri sette e mezzo e fino a dodici metri;.
d) L. 4.000 per ogni cm. eccedente dodici metri e fino a diciotto metri;
e) L. 6.000 per ogni cm. eccedente diciotto metri e fino a ventiquattro metri;
f) L. 8.000 per ogni cm. eccedente ventiquattro metri.
2.1. L’applicazione dei parametri della tassa di stazionamento per le unità da diporto di cui al comma 2 decorere
dal 1° gennaio 1995 (art. 3 della legge 8 agosto 1994 n. 498)
Il pagamento della tassa annuale di stazionamento di cui all’articolo 17 della legge 6 marzo 1976 n.
51 e successive modificazioni, dovuta per le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri
nazionali deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno o entro il giorno precedente l’effetiva
messa in acqua, se successivo a tale data. Tale termine può essere modificato con decreto del Minsitro
della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti. (art. 65 - comma 6-
della legge 29 ottobre 1993 n. 427- Il relativo decreto non è stato emanato)
2-bis. La tassa di stazionamento non si applica agli apparecchi obbligatori di salvataggio, nonchè ai battelli di
servizio purchè questi rechino l’indicazione della imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti.
(art. 8 del D.L. 16.6.1994 n. 378 convertito con legge 12.7.1994 n. 202).
2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque,
dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, dovunque avvenuta, o dalla costruzione qualora
l’immatricolazione non risulti eseguita: in quest’ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio
dell’anno successivo a quello di costruzione. (art. 65 - comma 7 della legge 29 ottobre 1993 n. 427)
3. Per le unità a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 è ridotta
alla metà.
3-bis. Per i motovelieri la tassa di stazionamento, calcolata come previsto al comma 2 del presente articolo, è
ridotta a 2|3 (art. 3 della legge 8 agosto 1994 n. 498)
23
4. Le modalità di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della marina
mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e trasporti.
5. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sovrattassa pari al triplo della tassa
dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.
Articolo 6 della legge 23.12.1996 n. 647 - Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso
1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all’articolo 17 della legge 6
marzo 1976 n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti e
da associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua, di assistenza e
soccorso.
Con circolare n. 262584 del 14 aprile 1997 del Ministro dei trasporti e della navigazione(publicata
nella G.U. \35\1997) sono state fornite al riguardo le seguenti direttive:
"In assenza di una normativa che disciplini espressamente l’attività del volontariato, si ritiene opportuno for-nire le
seguenti precisazioni per il riconoscimento del beneficio dell’esenzione dal pagamento della tassa di stazionamento
per le unità di cui trattasi:
1) Gli enti e le associazioni di volontariato devono essere iscritti presso gli organismi provinciali della protezione
civile che provvedono a rilasciare apposita dichiarazione nella quale devono essere indicate specificatamente le
unità da diporto che l’ente o associazione pone a disposizione dell’organo provinciale ai fini della prevenzione degli
incidenti nelle acque marittime o in quelle interne, nonchè per l’assistenza a persone o al loro soccorso.
2) Gli enti e le associazioni di volontariato possono impiegare dette unità, sia in caso di emergenza sia per le
esercitazioni, nell’ambito della provincia nella quale sono iscritte. Gli enti medesimi possono utilizzare dette unità
anche in province diverse previa autorizzazione dell’organismo della protezione civile di iscrizione.
La dichiarazione di cui al punto 1) nonchè le autorizzazioni di cui al punto 2), rilasciate dall’organismo
provinciale per operare in sedi diverse devono essere inviate alla competente autorità marittima o a quella delle
acque interne, nella cui circoscrizione l’unità normalmente staziona o viene utilizzata nei casi di emergenza o per
le esercitazioni".
(°) Note:
a) L’art. 25 della legge 7.12.1999 n. 472 recante la disciplina della "navigazione ad uso privato in conto proprio
nelle acque marittime" prevede che le unità destinate ad uso privato e uso in conto proprio
" per la loro utilizzazione è dovuta la tassa di stazionamento di cui all’art. 17 dellla legge 6 marzo 1976 n. 51 e
successive modificazioni, da versare in ragione d’anno.
b) L’art. 2bis della legge 8 agosto 1994 stabilisce:
"Disposizioni per la navigazione in acque interne - 1. Per la navigazione in acque internem alle imbarcazioni si
applicano le dispoisioni di legge e di regolamento vigenti per i natanti"
___________________________________________________________________________________
Regolamento concernente modalità di riscossione della tassa di stazionamento per la navigazione da diporto approvato con
D. M. 10 gennaio 1991 n. 77
Art. 1
24
1. Sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento di cui all’art. 17 della legge 6 marzo 1976 n. 51, come
sostituito dall’art. 13 della legge 5 maggio 1989 n. 171, le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri
nazionali che navighino, sostino o siano ancorate in acque pubbliche (marittime o interne) anche se assentite in
concessione a privati.
2. Sono inoltre soggetti alla citata tassa i natanti a motore o a vela con motore ausiliario posseduti o comun-que
nella disponibilità di cittadini italiani, qualora utilizzati nelle condizioni di cui la precedente comma.
Art. 2
1. La tassa di stazionamento, come stabilito dal secondo comma dell’art. 17 sopracitato, è calcolata in base alla
lunghezza fuoritutto dell’unità ed è pari a lire (omissis...vd. tariffe)
"La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e
il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici, come le delfiniere, il bompresso, le
piattaforme poppiere, le falchette e similari" (art. 1 - comma 5 - della legge 8.8.1994 n. 498.).
2. Per tutte le unità da diporto (natanti, imbarcazioni e navi) a vela con motore ausiliario, la tassa di stazionamento
calcolata come sopra è ridotta alla metà. (Per i motovelieri è ridotta a 2\3 - art. 3 legge 8.8.1994 n. 498).
Art 3
1. La tassa di stazionamento è corrisposta mediante versamento su conto corrente postale n. 21524004 intestato
a: "Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Roma". Nella causale del versamento nonchè sul retro della
ricevuta che rimane al contribuente deve essere riportata la seguente dizione: "Legge n. 171\89 - Tassa di
stazionamento anno.......(per le imbarcazioni e le navi) \ numero mesi......(per i natanti)*". Devono altresì essere
indicati: per le imbarcazioni e le navi gli elementi di identificazione dell’unità (numero e sigla dell’ufficio di
iscrizione, lunghezza fuori tutto espressa in centimetri) nonchè se trattasi di unità a vela, a motore o a vela con
motore ausiliario (o motoveliero -art. 1 - comma 2 - legge 8.8.1994 n. 498); per i natanti il modello, la ditta
costruttrice, la launghezza fuoritutto espressa in centimetri nonchè se trattasi di natante a motore o a vela con
motore ausliario (o motoveliero).
* nota: la tassa di stazionamento per i natanti è stata soppresa dall’art.11 della legge 23 dicembre 1999 n. 488
2. La ricevuta di pagamento deve essere tenuta a bordo dell’unità in orginale o in copia autenticata.
Nota: Il bollettino di c.c..p. per la gestione meccanizzata della tassa di stazionamento è stato approvato con decreto interministeriale in data
9.3.1998
(G,U. 75/1998)
Art. 4
1. Il versamento della tassa di cui sopra deve essere effettuato:
. per le imbarcazioni e le navi da diporto in un’unica soluzione per l’intero anno solare;
. per le imbarcazioni e le navi da diporto di prima iscrizione per tanti dodicesimi della tassa annuale quanti
sono i mesi intercorrenti da quello di iscrizione compreso fino al 31 dicembre dello stesso anno;
. per i natanti(*) da diporto per un importo minimo di quattro mesi decorenti dalla data del versamento.
* vedi nota art. 3
Art. 5
1. La tassa di stazionamento pagata per una determinata unità è valida fino alla sua scadenza anche qualora
intervenga il trasferimento di proprietà dell’unità stessa.
25
Art. 6
1. Contro gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni può essere proposto ricorso secondo le
disposizioni di cui al capo I, sezione II della legge 24 novembre 1981 n. 689.
(Con D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 sono stati individuati gli Uffici periferici del Ministero (Compamare e Circomare) cui
spetta l’applicazione del sistema sanzionatorio susseguente all’accertamento di infrazioni amministrativo)
Il comma 2 del D.M. 10.1.1991 n. 77, deve ritenersi tacitamente abrogato e sostituito dall’art. 6 - comma
2 della legge 23.12.1996 n. 647 che prevede:
2. In caso di mancato o parziale pagamento della tassa di stazionamento, la sovrattassa ed il tributo evaso, di cui
all’articolo 13 della legge 5 maggio 1989 n. 171, sono versati all’ufficio del registro competente per territorio.
Con circolare n. n. 262584 del 14 aprile 1997 del Ministro dei Trasporti e della navigazione(pubblicata
nella G.U. 135\1997) sono state fornite le seguenti direttive:
"Le somme riscosse in applicazione di sanzioni amministrative per violazione alle norme che disciplinano
la tassa di stazionamento sono conferite allo Stato, con gli stessi criteri e modalità stabilite per le altre
sanzioni previste dal codice della navigazione e dalla legge sulla nautica da diporto, anche per quanto
concerne la riscossione coattiva".
a) Riferimenti normativi:
- Art. 17 della legge 6 marzo 1971 n.51 (G:U:74\1976);
- Art. 13 della legge 5 maggio 1989 n. 171 (G:U:109\1989);
- Decreto ministeriale 10 gennaio 1991 n. 77 (G.U.61\1991);
- Art. 8 del D.L.13.5.1991 n.151 (G.U.110\1991) convertito e modificato con L.12 luglio1991 n. 202 (G.U.162\1991)
- Art. 65 -comma 6 - della legge 29 ottobre 1993 n. 427 (G.U. 287\1993);
- Artt. 2bis e 3 della Legge 8 agosto 1994 n. 498 (G:U: 188\1994);
- Art. 6 e 17 della Legge 23 dicembre 1996 n. 647 (G.U. 35|1997);
- art. 11 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (G.U.n. 302\1999)
b) Riferimenti normativi sanzionatori:
- Art. 1 D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 (G.U. 223\1982);
- Art. 13 - comma 5 - della legge 5 magio 1989 n. 171 come modificato dall’art. 11 della legge 23.12.1999 n. 488 (S.O.
G.U. n.302\999);
Art . 25 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (pubblicata nel S.O.G.U. 294 del 16.12.1999)
NAVIGAZIONE AD USO PRIVATO O IN CONTO PROPRIO NELLE ACQUE MARITTIME
1. Le navi minori e i galleggianti, di cui all’articolo 146 del codice della navigazione, aventi una lunghezza fuori tutto non
superiore a 24 metri, possono essere iscritti nei registri e destinate a servizi speciali per uso privato ovvero per uso in conto
proprio per la navigazione nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa.
2. Agli effetti del comma 1 si intende:
a) per uso privato, l'utilizzazione dell'unità come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole;
b) per uso in conto proprio, l'utilizzazione dell'unità per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse all'attività
istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attività imprenditoriale di soggetti commerciali ivi compresa l’attività di
acquacoltura in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse.
3. Le navi minori e i galleggianti possono essere comandanti e condotti dal proprietario dell’unità, dal titolare della ditta o da
persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta medesima, che siano in possesso di una delle abilitazioni già
26
previste dall’articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (ora artt. 3 e 4 del DPR 431\1997), previo corso di addestramento e
di familiarizzazione a bordo dell'unità per il periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilità della ditta per le sole
unità di cui al comma 2 lettera b), del presente articolo. Alle stesse condizioni il personale dipendente della ditta può essere
imbarcato ed impiegato per lo svolgimento dei servizi di bordo dell'unità.
4. Ai fini della sicurezza della navigazione alle unità destinate ad uso privato, di cui al comma 2, lettera a), si applica il
regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
21 gennaio 1994, n. 232 (ora D.M. 5 ottobre 1999 n. 478).
5. I requisiti di idoneità e di sicurezza per le unità destinate ad uso in conto proprio, di cui al comma 2 lettera b), sono
determinati con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione al particolare servizio speciale cui
l’unità è destinata. In attesa dell’emanazione dei decreti stessi, alle unità destinate ai servizi speciali per uso in conto proprio
si applica il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 novembre 1991 n. 435. Nelle relative certificazioni di idoneità e di sicurezza sentito l’ente tecnico, devono
essere indicate le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui l’unità è destinata, con riferimento alla
sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone imbarcate.
6. Le unità indicate nei precedenti commi possono trasportare un numero massimo di 12 persone escluso l’equipaggio. Le
medesime unità non sono soggette al rilascio del ruolino di equipaggio previsto per le navi minori e i galleggianti; per la loro
utilizzazione è dovuta la tassa di stazionamento di cui all’articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n..51, e successive modificazioni,
da versare in ragione d’anno






