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Proposta di Legge 1546

by Albert last modified 2006-12-17 16:45

Disciplina della professione di istruttore subacqueo

rt. 1.

(Oggetto della professione di istruttore subacqueo).

 

1. E' istruttore subacqueo chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche di immersione subacquea in tutte le sue specializzazioni, esercitate in apnea e con l'ausilio di attrezzi atti a fornire aria durante l'immersione, quali: bombole, sistemi a circuito chiuso e semichiuso o fonti d'aria collegate direttamente a compressori in superficie.

2. L'attività può essere esercitata in tutte le acque nazionali, salvo diverse regolamentazioni degli enti preposti.

 

Art. 2.

(Albo professionale degli istruttori subacquei).

 

1. L'esercizio della professione di istruttore subacqueo è subordinata alla iscrizione in apposito Albo professionale nazionale tenuto, sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione, dal Collegio nazionale degli istruttori subacquei di cui all'articolo 9.

 

Art. 3.

(Condizioni per l'iscrizione all'Albo professionale).

 

1. Possono essere iscritti all'Albo degli istruttori subacquei coloro che siano in possesso della relativa abilitazione conseguita con le modalità di cui all'articolo 4, nonché dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) maggiore età;

c) idoneità psicofisica attestata da certificato specialistico rilasciato da un medico specializzato in medicina del lavoro e da un test in camera iperbarica effettuato da un medico specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacque e da un tecnico iperbarico;

d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;

e) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione anche se temporanea dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

f) titolarità di una assicurazione per la copertura di rischi verso terzi.

 

Art. 4.

(Abilitazione tecnico-didattica e culturale).

 

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di istruttore subacqueo si consegue mediante il superamento di un esame.

2. L'ammissione all'esame di cui al comma 1 è subordinata al possesso della certificazione tecnica di istruttore subacqueo rilasciata da una delle sigle didattiche riconosciute ai sensi dell'articolo 15.

 

Art. 5.

(Competenze delle sigle didattiche).

 

1. Le sigle didattiche, previo parere vincolante del Ministero dei trasporti e della navigazione, in accordo con il Collegio nazionale degli istruttori subacquei di cui all'articolo 9, definiscono ed aggiornano i criteri ed i livelli delle tecniche subacquee che formano oggetto dell'esame di cui all'articolo 4.

2. Le sigle didattiche sono tenute, almeno annualmente, ad organizzare un corso per istruttore subacqueo prevedendo i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche di immersione, didattica, pericoli del mare e delle acque interne, orientamento in immersione, salvamento, norme di sicurezza durante i corsi e le uscite in acque libere, primo soccorso, elementi di medicina subacquea ed iperbarica, diritti e doveri dell'istruttore subacqueo, leggi e regolamenti professionali.

 

Art. 6.

(Commissione di esame).

 

1. La commissione di esame è nominata dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i quali provvederanno a fissare i criteri con apposito regolamento da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 7.

(Validità di iscrizione e aggiornamento professionale).

 

1. L'iscrizione all'Albo ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento annuale dell'idoneità psicofisica e del requisito previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 ed a seguito della frequenza di appositi corsi di aggiornamento.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, determina le modalità per il periodico aggiornamento tecnico-didattico e culturale degli istruttori subacquei, avvalendosi della consulenza, per la parte tecnico-didattica, degli istruttori subacquei tecnici indicati dal Collegio nazionale degli istruttori subacquei di cui all'articolo 9 e, per la parte attinente il primo soccorso e la medicina subacquea ed iperbarica, da medici specializzati in medicina del nuoto e delle attività subacquee indicati dalle società scientifiche abilitate all'aggiornamento professionale tenuto dalla F.N.OO.M.C.

3. La frequenza ai corsi di cui al presente articolo con i relativi esami finali costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo.

 

Art. 8.

(Istruttori subacquei stranieri).

 

1. Le Capitanerie di porto per le acque costiere e gli enti omologhi per le acque interne disciplinano l'esercizio, nel territorio di loro competenza, delle attività svolte da istruttori subacquei stranieri non iscritti all'Albo nazionale italiano.

2. L'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata, per i soli istruttori non appartenenti a Paesi comunitari o comunque non in possesso di un brevetto riconosciuto in Italia, al parere del Coordinamento delle sigle didattiche subacquee d'intesa con il Collegio nazionale degli istruttori subacquei di cui all'articolo 9. Vale il criterio della equivalenza dei titoli e della reciprocità.

3. L'elenco degli Stati e delle relative sigle didattiche equipollenti viene comunicato annualmente alle Capitanerie di porto dal Coordinamento sigle didattiche subacquee entro il 30 aprile di ogni anno.

 

Art. 9.

(Collegio nazionale degli istruttori subacquei).

 

1. E' istituito il Collegio nazionale degli istruttori subacquei come organo di auto-disciplina e autogoverno della professione. Del Collegio fanno parte tutti gli istruttori subacquei iscritti all'Albo.

2. Sono organi del Collegio:

a) l'assemblea, formata da tutti i membri del Collegio;

b) il consiglio direttivo, composto dai membri del Collegio nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera c) del comma 3;

c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all'assemblea del Collegio:

a) eleggere il consiglio direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;

c) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, su proposta del consiglio direttivo;

d) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti di questo.

4. Spetta al consiglio direttivo del Collegio svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali e degli elenchi degli accompagnatori o guide subacquee professionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari e la collaborazione con le competenti autorità.

5. La vigilanza sul Collegio nazionale degli istruttori subacquei, nonché l'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera c) del comma 3, spettano al Ministro dei trasporti e della navigazione.

 

Art. 10.

(Funzioni del Collegio nazionale).

 

1. Spetta al Collegio nazionale degli istruttori subacquei:

a) elaborare le norme di deontologia professionale;

b) definire, in accordo con il Coordinamento sigle didattiche subacquee, i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove d'esame che dovranno essere approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione;

c) mantenere i rapporti con le associazioni, le sigle didattiche degli istruttori subacquei e di altre categorie professionali sia in Italia che all'estero;

d) collaborare con le autorità statali nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;

e) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti all'Albo professionale da devolvere a favore del Collegio nazionale per le attività di sua competenza.

 

Art. 11.

(Sanzioni disciplinari e ricorsi).

 

1. Gli istruttori subacquei iscritti all'Albo professionale i quali si rendano colpevoli di violazioni delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge, sono passibili delle seguenti sanzioni:

a) ammonizione scritta;

b) censura;

c) sospensione dall'Albo per un periodo da un mese ad un anno;

d) radiazione dall'Albo.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del Collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro questi provvedimenti, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

3. E' comunque obbligatoria la comminazione della sanzione qualora ve ne sia la richiesta da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, o vi sia stata una sentenza passata in giudicato; qualora il procedimento giudiziario sia in corso, o l'interessato ricorra contro il provvedimento adottato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, è in ogni caso obbligatoria la sospensione dell'attività.

 

Art. 12.

(Esercizio abusivo della professione).

 

1. L'esercizio abusivo della professione di istruttore subacqueo è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2. Ai fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale è equiparato l'accompagnamento retribuito dei clienti in immersione.

 

Art. 13.

(Scuole subacquee).

 

1. Lo Stato disciplina l'istituzione ed il riconoscimento delle scuole subacquee in conformità ai seguenti orientamenti:

a) le scuole subacquee devono avere nel proprio organico almeno un istruttore subacqueo tecnico;

b) devono annoverare almeno due istruttori subacquei;

c) le scuole subacquee sono rette da propri regolamenti i quali devono disciplinare, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli istruttori subacquei alla gestione e alla organizzazione delle stesse.

 

Art. 14.

(Corsi ed istruttori di enti promozionali).

 

1. Gli enti o società di promozione sportiva riconosciuti dal CONI hanno la facoltà di organizzare corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività subacquee e per la formazione dei relativi istruttori.

2. Per le attività considerate di carattere non professionale, svolte dagli istruttori ai sensi del comma 1, non può essere corrisposta alcuna retribuzione.

3. Le attività degli istruttori subacquei di cui al presente articolo sono disciplinate dai regolamenti degli enti o società di appartenenza, che in ogni caso devono essere preventivamente approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Gli enti in questione devono provvedere a rimuovere gli istruttori che, a causa di gravi inadempienze, siano stati segnalati dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

 

Art. 15.

(Parametri di riconoscimento delle sigle didattiche).

 

1. Sono riconosciute quali sigle didattiche di cui all'articolo 4, comma 2, quelle associazioni presenti sul territorio nazionale che rispondano ai seguenti requisiti:

a) essere presenti sul territorio nazionale da almeno due anni, con proprie sedi o istruttori subacquei in almeno due terzi delle regioni italiane;

b) avere rilasciato almeno duemila brevetti di livello base;

c) possedere propri standard didattici;

d) abilitare i propri istruttori subacquei tramite corsi ed esami;

e) essere regolarmente iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con posizione fiscale e partita IVA;

f) fare parte del Coordinamento sigle didattiche subacquee.

 

Art. 16.

(Ambito operativo).

 

1. Prima di poter svolgere la loro attività, gli istruttori subacquei, sia professionale che appartenenti ad enti sportivi, devono iscriversi in un apposito elenco tenuto presso la locale capitaneria di porto od ente omologo per le acque interne.

 

Art. 17.

(Norme antinfortunistiche).

 

1. Gli istruttori professionali sono tenuti al rispetto delle vigenti leggi contro gli infortuni e le malattie professionali. A tale scopo è ammessa la costituzione di consorzi, il cui ambito operativo non ecceda quello delle capitanerie di porto o degli enti omologhi per le acque interne, eccetto che si tratti di isole minori; in tale caso l'ambito è ristretto a quello della sola isola.

 

Art. 18.

(Norma transitoria).

 

1. Sono iscritti di diritto all'Albo professionale degli istruttori subacquei e guide subacquee coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della documentazione, rilasciata da sigle didattiche riconosciute di cui all'articolo 15, atta a dimostrare l'attività di formazione svolta per almeno tre anni o dimostrino di avere rilasciato almeno cinquanta brevetti operando per conto delle suddette sigle didattiche.

2. Le norme attuative della presente legge sono emanate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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